giu 13

Chiarimenti del Ministero su attrezzature di lavoro e abilitazione specifica degli operatori

Il Ministero del Lavoro, con circolare n.21 del 10 Giugno 2013, fornisce  alcuni chiarimenti in merito all’applicazione di alcuni punti specifici dell’accordo Stato regioni del 22 Febbraio 2012, sull’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è necessaria un’abilitazione specifica degli operatori, nonché per le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, i requisiti minimi della validità della formazione.

Di seguito si analizzano alcuni punti della circolare:

ATTREZZATURE DI LAVORO

Secondo  la circolare del Ministero le attrezzature di lavoro per le quali si applicano le disposizioni in materia di abilitazione degli operatori sono quelle esclusivamente elencate nella lettera A), punto 1 dell’allegato A dell’accordo 22 Febbraio 2012: “Tale elenco deve pertanto intendersi esaustivo e non esemplificativo e quindi non suscettibile di ampliamento per via analogica o interpretativa. Sono ad esempio esclusi dalle disposizioni dell’Accordo di che trattasi: i “ponti mobili sviluppagli ad azionamento manuale”, le “piattaforme sottoponte sprovviste di comandi in piattaforma”, i “trattori industriali di solo traino rimorchi o altro utilizzati ad esempio in area aeroportuale, area ferroviaria, stabilimenti, magazzini”, i “carrelli industriali semoventi sprovvisti di sedile”, ecc.”.

ASPETTI FORMATIVI

Formazione degli operatori

Si chiarisce che:
L’efficacia dell’abilitazione ha una durata quinquennale il cui mantenimento è garantito dai corsi di aggiornamento da effettuarsi ogni 5 anni (come indicato nel punto 6.2 dell’Accordo).
Il modulo giuridico-amministrativo deve essere effettuato una sola volta , a fronte di attrezzature simili, per ognuno dei seguenti allegati: a- Allegato III; b- Allegato IV,V,VI e VII; c-Allegato VIII e IX; d- Allegato X. Viene cioè confermato quanto scritto al punto 4.2 dell’Allegato A.
- Si richiede l’acquisizione del corrispondente titolo abilitativo qualora ai carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (Allegato IV) siano abbinati accessori, tali che l’attrezzatura di lavoro risultante risponda ad una delle definizioni comprese tra i punti di cui alle lettere da a) e h) dell’allegato A del medesimo accordo.
- Per “Lavoratori del settore agricolo”, con riferimento al punto 9.4 dell’Accordo, si intendono tutti quei  lavoratori che svolgono attività elencate nell’articolo 2135 del codice civile (modificato dal D.Lgs. 18-05-2001, n.228).
- La formazione pregressa, di cui ai punti 9.1.b) e 9.1 c) dell’Accordo, ha validità quinquennale rispettivamente dalla data di aggiornamento e dalla data di superamento della verifica finale di apprendimento.  Per quanto riguarda la formazione pregressa relativa al punto 9.1 a) è riconosciuta senza bisogno di ulteriori condizioni e la validità di 5 anni decorre dall’entrata in vigore dell’Accordo in argomento.
- Per il riconoscimento della formazione pregressa all’entrata in vigore del presente Accordo, la documentazione da presentare (si veda il punto 9.3) ha natura esemplificativa e non tassativa.
- Il lavoratore deve possedere l’abilitazione per almeno una delle attrezzature elencate nel punto 1.0 dell’Allegato III e seguenti, anche se queste hanno caratteristiche costruttive/funzionali diverse da quelle espressamente previste dallo specifico allegato

Formazione dei docenti

- I requisiti di esperienza documentata dei docenti “sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione” devono essere contemporaneamente presenti in tutti coloro che svolgono i moduli giuridico e tecnico.
- Per chi svolge il modulo pratico, è richiesta almeno un’esperienza professionale pratica documentata nelle tecniche di utilizzazione delle attrezzature. Se vengono rispettati tutti i requisiti è inteso che il docente può essere unico per tutti i moduli.
- Il corso di aggiornamento deve essere svolto da un solo docente (fermo restando quanto riportato al punto 3 della Circolare 12/2013 del Ministero del Lavoro).

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mag 21

Pubblicati dal Ministero del Lavoro 7 nuovi interpelli in materia di sicurezza sul lavoro

Il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, tramite la Commissione per gli Interpelli (art.12 del D.Lgs. 81/2008) ha pubblicato, in data 02-05-2013, 7 nuovi interpelli in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro:

N.01/13     - OBBLIGO VISITA MEDICA PREVENTIVA PER STAGISTA MINORENNE
N.02/13     – REQUISITI PROFESSIONALI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
N.03/13 – APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 100 COMMA 6 DEL D.LGS. 81/2008
N.04/13 - SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI (ART. 63 COMMA 1 E ALLEGATO IV DEL D.LGS. 81/2008)
N. 05/13   – VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO
N.06/13 - APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/2008 A “STUNTMEN” E “ADDETTO EFFETTI SPECIALI”
N.07/13 - IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DEI LAVORATORI AUTONOMI NELL’AMBITO DEL TITOLO IV DEL D.LGS. 81/2008

Di seguito analizziamo nel concreto il primo e quinto interpello. 

NESSUN OBBLIGO ALLA VISITA MEDICA PREVENTIVA PER LO STAGISTA MINORENNE

Il primo interpello fa riferimento all’effettuazione della visita medica preventiva nei confronti di studenti minorenni partecipanti a stage formativi.

La Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo, con istanza di interpello al Ministero del lavoro, ha richiesto chiarimento relativamente  alla corretta interpretazione dell’art 41 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in particolar modo per quanto attiene l’obbligo di visita preventiva per gli studenti di minore età che svolgono come alternanza scuola/lavoro stage formativi presso banche.

Ancora, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha presentato una richiesta di chiarimenti per alcuni allievi che seguono corsi di formazione professionale sia applicabile la normativa sul lavoro minorile, qualora si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici e fisici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, dato che limitatamente ai periodi in cui gli allievi sono effettivamente applicati alla strumentazione o ai laboratori sono equiparati ai lavoratori e se lo stagista minorenne debba essere sottoposto a visita medica preventiva, in quanto in un Istituto scolastico lo studente di minore età non acquista la qualifica giuridica di “lavoratore minore”.

La risposta ai chiarimenti è stata formulata in una unica, partendo dalla considerazione che lo stage o il tirocinio formativo o di orientamento non costituiscono un rapporto di lavoro, in quanto forma di d’inserimento temporaneo all’interno dell’azienda finalizzato a consentire ai soggetti coinvolti di conoscere e sperimentare in modo concreto il mondo del lavoro.

Quindi, l’obbligatorietà della visita di cui all’art. 8 della L. n. 977/1967 (Legge a Tutela del lavoro dei bambini e  degli adolescenti) vige solo nei casi in cui vi sia un rapporto di lavoro, anche speciale, condizione che non sussiste per “l’adolescente stagista” e “lo studente minorenne” che dovranno pertanto essere sottoposti a sorveglianza sanitaria solo nei casi previsti dalla normativa vigente.

NON DELEGABILE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO

L’interpello numero cinque fa riferimento alla possibilità di delega a terzi della valutazione del rischio stress lavoro-correlato.

Il Ministero, a seguito la richiesta di chiarimento avanzata dalla Federazione Italiana Metalmeccanici ha precisato che la valutazione dello stress da lavoro-correlato è parte integrante della valutazione del rischio e pertanto si applica la disciplina pertinente (art. 17, 28, e 29 del D.lgs. 81/2008).

Inoltre, sebbene il legislatore ha fissato il principio di delegabilità tramite l’art. 16, comma 1, del D.lgs. 81/2008, passibile di eccezioni solo nei casi in cui la delega sia “espressamente esclusa”, la valutazione dello stress lavoro-correlato rientra tra gli adempimenti non delegabili dal datore, anche qualora lo stesso decida di avvalersi di soggetti in possesso di specifiche competenze in materia.

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mag 09

Decreto del Ministero dell’Interno del 29 Marzo 2013: Formazione degli addetti antincendio nelle strutture ricettive turistico-alberghiere

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2013 il Decreto del Ministero Interno 29 marzo 2013 contenente la “Modifica al decreto 16 marzo 2012 recante il piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi nelle strutture ricettive turistico alberghiere”.

La modifica va a riformulare il comma 6 dell’art. 5 del decreto sopraindicato al fine di indicare espressamente la tipologia di corso che gli addetti al servizio antincendio dovranno frequentare.

Il comma 6 dell’articolo 5 del Decreto del Ministero dell’Interno del 16 Marzo 2012 è stato sostituito con il seguente: “Gli addetti del servizio di cui al comma 3 devono avere frequentato i corsi di cui all’allegato IX del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, rispettivamente di tipo B, per le strutture ricettive di categoria A e B dell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151, e del tipo C, per le strutture ricettive di categoria C del medesimo allegato e, per le attività riportate nell’allegato X del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, avere conseguito l’attestato di idoneità tecnica previsto dall’art. 3 della legge 28 dicembre 1996, n. 609.

In sintesi nelle strutture ricettive che rientrano nelle categorie A e B del D.P.R. 151/11 il rischio incendio è considerato medio e quindi gli addetti dovranno frequentare il corso di 8 ore, mentre nelle strutture che rientrano in categoria C il rischio di incendio è considerato elevato, di conseguenza gli addetti dovranno frequentare il corso di 16 ore; inoltre, solo nei casi previsti all’allegato X del D.M. 10 Marzo 1998 (ad esempio alberghi con oltre 100 posti letto), dovranno conseguire anche l’attestato di idoneità tecnica previsto dalla Legge 609/96 rilasciato dai Vigili del Fuoco.

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mag 09

Torna il Sistri dal 1 Ottobre 2013: firmato il decreto

Con il Decreto Ministeriale del 20/03/2013, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 92 del 19 Aprile  2013, il Ministero dell’Ambiente ha definito i Termini di Riavvio progressivo del SISTRI stabilendo le tempistiche e le modalità dell’entrata in vigore del sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Il Sistri entrerà in vigore il 1 Ottobre 2013 per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti e le imprese e gli enti che gestiscono rifiuti speciali pericolosi individuati  all’articolo 3 comma 1 lett. C), d), e), f), g) h), del D.M n. 52  del 18 Febbraio 2011.  Per tutti gli altri enti o imprese obbligati all’iscrizione il sistri entrerà in vigore il 3 Marzo 2014.

Dal 30 Aprile 2013 al 30 Settembre 2013 le imprese tenute al rispetto del termine del 1 Ottobre 2013 già iscritte al sistri devono avviare le procedure di verifica e allineamento, mentre coloro che non sono ancora iscritti devono adempiere a tale obbligo entro e non oltre il termine di operatività del SISTRI (1 Ottobre 2013).

1 Ottobre 2013  -  28 Marzo 2013: il lasso di tempo nel quale avviare le procedure di verifica e allineamento per gli enti e le imprese obbligate all’iscrizione al sistri con entrata in vigore il 3 Marzo 2013.

L’art. 3 del decreto riporta, infine, che fino alla scadenza del termine di 30 giorni dalla data di operatività del SISTRI (1 Ottobre 2013 o 3 Marzo 2014), prevista dal presente decreto per le diverse categorie di enti o imprese, continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta del registro di carico e scarico e dei formulari identificativi che devono accompagnare il trasporto dei rifiuti come da D.Lgs 152/2006.

Per gli enti e le imprese già iscritte alla data del 30 Aprile 2013, il versamento del contributo di iscrizione al SISTRI è sospeso per l’anno 2013.

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apr 17

Semplificazioni per i lavoratori stagionali del settore agricolo

E’ stata ufficializzata mediante comunicato del Ministero del Lavoro (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2013 n. 86) la pubblicazione del Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013 in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo.

Il decreto introduce nuove semplificazioni, con attenzione alle specificità dell’attività esercitata dalle imprese piccole e medie operanti nel settore agricolo.

Le semplificazioni riguardano (art. 1) le aziende che impiegano i lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore a cinquanta l’anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici che non richiedano specifici requisiti professionali.

Il decreto riguarda anche i lavoratori occasionali che svolgono prestazioni di lavoro accessorio di cui all’articolo 70 e seguenti del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche, che svolgano attività di carattere stagionale nelle imprese agricole.

Per tutti i soggetti citati all’art. 1, ad eccezione di quelli operanti nelle lavorazioni che comportano esposizione a rischi specifici, gli adempimenti in materia di controllo sanitario si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro, mediante visita medica preventiva (art. 2), da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL, senza aggravi di costi per i lavoratori.

Tale visita preventiva ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici, la propria attività di carattere stagionale, nel limite di cinquanta giornate l’anno, effettuate anche presso altre imprese agricole, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici. L’esito della visita deve risultare da apposita certificazione e deve essere acquisito dal datore di lavoro.

Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono favorire l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria mediante convenzioni con le ASL ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici. In presenza di una convenzione, il medico competente non è tenuto a visitare gli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso, il giudizio di idoneità del medico competente opera i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati.

La seconda semplificazione riguarda (art.3) gli adempimenti di informazione e formazione, i quali si considerano assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l’identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi e a trasferire conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all’identificazione e eliminazione, ovvero alla riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di lavoro. Tali documenti devono essere certificati dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale.

Il decreto chiarisce inoltre che venga garantita ai lavoratori provenienti da altri Paesi la comprensione della lingua utilizzata nei documenti relativi alla informazione e formazione.

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apr 07

Qualificazione dei Formatori sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro

La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lett. m-bis) del Decreto Legislativo n. 81/2008, il 18 aprile del 2012 ha approvato i “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro”.

Firmato il decreto, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2013 ai fini della sua completa attuazione, prevista tra un anno.

Sono stati previsti 6 criteri per la qualificazione con un obbligo formativo triennale di aggiornamento.

La norma si basa su un prerequisito di accesso ed i criteri rappresentano il livello base richiesto per la figura del formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

I requisiti prevedono e impongono:
-        un pre-requisito obbligatorio per tutti i nuovi docenti: Diploma di scuola secondaria di secondo grado;
-        sei criteri generali per tutti i docenti: è necessario possederne almeno uno completo;
-        una norma particolare per i datori di lavoro/RSPP.

Il prerequisito e i sei criteri non riguardano le attività di addestramento.

Ciascun criterio è strutturato per garantire la contemporanea presenza dei tre elementi minimi fondamentali che devono essere posseduti da un docente-formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro: conoscenza, esperienza e capacità didattica.

Di seguito si riportano in breve i 6 criteri.

Prima che i criteri sotto riportati diventino ufficiali è prevista una norma transitoria; l’ipotesi è:
-        2 anni per i datori di lavoro/RSPP (potranno svolgere attività di docenza solo nei riguardi dei propri dipendenti, se in possesso dei requisiti di svolgimento dei compiti del SPP);
-        un anno per tutti gli altri formatori dalla data di pubblicazione sulla G.U.

E’ previsto l’obbligo di aggiornamento triennale, alternativamente:
-        frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza;
-        ad effettuare almeno 24 ore di docenza nell’area tematica di competenza.

Criteri Conoscenza Esperienza Capacità didattica
n. 1 Esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto della docenza
n. 2 Laurea coerente con le materie oggetto della docenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno una delle specifiche riportate: in alternativa:

percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore

in alternativa:

-         precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

in alternativa:

-         precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia

in alternativa:

corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia

n. 3

n. 4

Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno:

60 ore (terzo criterio)

40 ore (quarto criterio)

in materia di salute e sicurezza sul lavoro unitamente:

-          alla specifica della lettera a)

-          e ad almeno una delle specifiche della lettera b)

Lettera a)

almeno

- dodici mesi (terzo criterio)

- diciotto mesi (quarto criterio)

di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza

Lettera b)

percorso formativo in didattica, con esame finale della durata minima di 24 ore o abilitazione all’insegnamento

in alternativa

-   precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

in alternativa

-   precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia

in alternativa

corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni

n. 5 Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche: percorso formativo in didattica, con esame finale della durata minima di 24 ore o abilitazione all’insegnamento

in alternativa

-   precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

in alternativa

-   precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia

in alternativa

-   corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni

n. 6 Esperienza di almeno:

-         6 mesi nel ruolo di RSPP

-         o 12 mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell’ambito del macro-settore ATECO di riferimento),

unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:

percorso formativo in didattica, con esame finale della durata minima di 24 ore o abilitazione all’insegnamento

in alternativa

-   precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

in alternativa

-   precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia

in alternativa

corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni

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apr 07

Segnaletica per i cantieri con traffico veicolare

Nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2013, a mezzo avviso è stato pubblicato il Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 che individua, ai sensi dell’art. 161, comma 2-bis, del d.lgs. n. 81/2008, i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

Il Decreto chiarisce che l’applicazione dei suddetti criteri (Art. 1) non preclude l’utilizzo di altre metodologie di consolidata validità.

Nelle attività di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare (Art. 2), i gestori delle infrastrutture, quali definiti dall’art. 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie, applicano almeno i criteri minimi di sicurezza di cui all’allegato I.

Mentre i datori di lavoro del gestore delle infrastrutture e delle imprese esecutrici e affidatarie (Art. 3), ferme restando le previsioni del d.lgs. n. 81/2008, assicurano che ciascun lavoratore riceva una informazione, formazione e addestramento specifici relativamente alle procedure di cui all’Art. 2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono individuati nell’allegato II del Decreto Interministeriale.

Riguardo i dispositivi di protezione individuale (Art. 4) i datori di lavoro devono mettere a disposizione dei lavoratori (comma 1) dispositivi di protezione individuale conformi alle previsioni di cui al Titolo III del d.lgs. n. 81/2008. Gli indumenti ad alta visibilità devono rispondere a quanto previsto dal d.lgs. del 4 dicembre 1992 n. 475, dal decreto ministeriale 9 giugno 1995, dal d.lgs del 2 gennaio 1997, n. 10, e dalla norma UNI EN 471, quindi devono essere di classe 3, o equivalente, per tutte le attività lavorative su strade di categoria A, B, C, e D, ed almeno di classe 2 per le strade E ed F urbane ed extraurbane, secondo la classificazione di cui all’Art. 2, comma 3, del codice della strada. Non sono più ammessi indumenti ad alta visibilità di classe 1. E al di là degli obblighi già vigenti del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, i datori di lavoro (comma 2) “sono tenuti ad adeguarsi alle previsioni di cui al comma 1 entro e non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto”.

Al comma 3 dell’Art. 4 si segnala che “i veicoli operativi di cui all’art. 38 del regolamento codice della strada, devono essere segnalati, con dispositivi supplementari a luce lampeggiante, o pannelli luminosi, o segnali a messaggio variabile, ovvero la combinazione di questi segnali, in relazione alla categoria della strada e alla tipologia di intervento”.

Tale regolamento, che entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, potrà essere rivisto, modificato e integrato (Art. 6) dopo due anni dall’entrata in vigore del decreto, “anche sulla base dei dati raccolti in ordine alle statistiche degli incidenti in presenza di cantieri stradali”.

Le fasi di installazione, di disinstallazione e di manutenzione della segnaletica di cantiere, insieme agli interventi eseguiti in emergenza (ad esempio, per incidenti stradali), costituiscono attività lavorative comportanti un rischio derivante dall’interferenza con il traffico veicolare. In particolare la posa, la rimozione dei coni, dei delineatori flessibili e il tracciamento della segnaletica orizzontale associato costituiscono fasi di lavoro particolarmente delicate per la sicurezza degli operatori. Per tale motivo l’allegato I del Decreto Interministeriale chiarisce i criteri minimi di sicurezza da adottarsi nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare.

Vengono affrontati diversi argomenti, quali: i criteri generali di sicurezza individuati, le indicazioni relative agli spostamenti a piedi, ai veicoli operativi, all’entrata e uscita dal cantiere, alle situazioni di emergenza e alla segnalazione e delimitazione di cantieri fissi.

L’allegato II, invece, individua i soggetti formatori, i contenuti, la durata nonché gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione per preposti e lavoratori addetti alle attività’ di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare.

La formazione prevista, essendo formazione specifica, non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell’Art. 37 del d.lgs. n. 81/2008. Tale formazione deve, pertanto considerarsi integrativa della formazione prevista dall’accordo Stato-Regioni di cui all’Art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008.

Tra i soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento si annoverano:

-       le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (ad esempio, le aziende sanitarie locali) e della formazione professionale;
-       il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;
-       l’INAIL;
-       le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;
-       gli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia e dei trasporti;
-       le scuole edili;
-       il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
-       il Ministero dell’interno (dipartimento pubblica sicurezza – servizio Polizia stradale, vigili del fuoco);
-       gli enti proprietari e le società concessionarie di strade o autostrade;
-       i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore del decreto, nella formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008, che si intende, ai fini del decreto, valido su tutto il territorio nazionale, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 gennaio 2009.

Le docenze vengono effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, per la parte teorica, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale con esperienza almeno triennale nel settore stradale, ovvero da personale con esperienza documentata, almeno triennale, nel settore della formazione o nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali; e per quanto riguarda la parte pratica da personale con esperienza professionale nel campo dell’addestramento pratico, almeno triennale, documentata, nelle tecniche di installazione e rimozione dei sistemi segnaletici adottati per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale.

Il percorso formativo, differenziato per categoria di strada, è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative in presenza di traffico, adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di:

-       installazione del cantiere;
-       rimozione del cantiere;
-       manovre di entrata ed uscita dal cantiere;
-       interventi in emergenza.

Nell’allegato II sono descritti i percorsi formativi per gli operatori (tre moduli della durata complessiva di 8 ore più una prova di verifica finale) e per i preposti (tre moduli della durata complessiva di 12 ore più una prova di verifica finale) e vengono riportati gli argomenti da trattare in ciascun modulo.

Va garantito inoltre l’aggiornamento della formazione dei lavoratori, alle condizioni di cui all’allegato II, ogni quattro anni per mezzo di un corso teorico-pratico di durata minima di 3 ore, di cui 1 ora di contenuti tecnico-pratici, in caso di modifiche delle norme tecniche.

I soggetti tenuti allo svolgimento dei corsi che alla data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale operano già nel settore da almeno 12 mesi, sono esonerati dal corso di formazione, essendo tenuti ad effettuare il corso di aggiornamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore del Decreto Interministeriale.

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mar 18

Autocertificazione valutazione dei rischi e procedure standardizzate

Dal  31 maggio 2013 le aziende fino a 10 lavoratori non potranno più autocertificare l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08. La stabilisce il Ministero del Lavoro in una nota del 31 Gennaio 2013.

Ricordiamo inoltre che con il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012, la commissione consuntiva permanente ha recepito le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’art.29, comma 5 del D.Lgs. 81/08. Il datore di lavoro di un’azienda che occupa fino a 10 lavoratori, può effettuare la valutazione dei rischi aziendali e i suoi relativi aggiornamenti, con il modello delle procedure standardizzate al fine di migliorare nel tempo i livelli di salute e sicurezza.

Il documento consiste in:
1) descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni;
2) identificazione dei pericoli presenti in azienda;
3) valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
4) definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.

Il documento va compilato per intero e aggiornato periodicamente.

L’utilizzo delle procedure standardizzate per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi non è obbligatorio però. Lo stabilisce il Ministero del Lavoro in una risposta ad un interpello lo scorso 15 novembre 2012. Il Ministero ricorda che le procedure standardizzate possono essere utilizzate solo da aziende fino a 10 lavoratori e che “La scelta de criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro” il quale oltre alle procedure standardizzate “quale strumento identificato dal Legislatore per la redazioni del DVR” potrà utilizzare altri strumenti a patto ovviamente che possa dimostrare “di aver rispettato integralmente le disposizioni in materia di valutazione dei rischi”; Il Ministero precisa infine che consequenzialmente che “qualora una azienda con meno di dieci lavoratori abbia già un proprio DVR […] tale documento non dovrà essere rielaborato secondo le indicazioni delle procedure standardizzate”

» circolare prot. 32/002583/MA001.A001 del 31 gennaio 2013
» la risposta del Ministero del Lavoro ad un interpello lo scorso 15 novembre 2012

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mar 15

Trattamento dell’aria degli ambienti di lavoro

ll 7 febbraio 2013, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha emanato la “Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di trattamento aria”, documento approvato il 28 novembre 2012 dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Il documento si pone come obiettivo quello di dare al datore di lavoro indicazioni pratiche per la valutazione dei rischi inerenti all’igiene e alla manutenzione degli impianti di trattamento dell’aria, seguendo le Leggi Regionali, le linee guida Nazionali e le norme tecniche in materia.

Le procedure si riferiscono a tutti gli impianti di trattamento dell’aria per ambienti di lavoro chiusi, esclusi gli impianti di regolazione della temperatura senza immissione forzata di aria esterna.

Figure coinvolte nell’analisi e nella valutazione:

Responsabile della pianificazione degli interventi di manutenzione: Datore di Lavoro o suo incaricato (RSPP, etc.)
Esecutore: personale incaricato della manutenzione ordinaria dell’impianto.

Periodicità: La frequenza delle ispezioni visive consigliata è generalmente annuale, salvo altre indicazioni.

L’ispezione tecnica è programmata sull’esito delle precedenti ispezioni.
Nei  controlli microbiologici (Allegato 4 a, b) su alcuni componenti dell’impianto può essere prevista una programmazione.

Controlli sull’impianto:

I  controlli previsti sono sia di carattere visivo che di carattere tecnico.

Controllo visivo Controllo tecnico
Ispezione visiva: accerta lo stato e funzionalità dei componenti dell’impianto. Ispezione tecnica: controlli tecnici sui componenti dell’impianto, sull’efficienza, lo stato di conservazione e le condizioni igieniche.
Trattamento dell’aria
Serrande di presa dell’aria esterna: sempre pulite.

Filtri: puliti, integri e nella norma sulla loro durata.

Vasca di recupero dell’acqua di condensa: pulita.

Sifone di drenaggio: pulita.

Pareti: pulite e integre.

Umidificatori: puliti.

Misurare le pressioni dei corpi filtranti, per escludere intasamenti.

Misurare le portate delle batterie di scambio termico, per valutare lo stato di manutenzione.

Monitoraggio microbiologico dell’acqua per valutare l’entità della contaminazione microbica.

Terminali di mandata dell’aria
Valutare le condizioni igieniche generali. Misurazioni, a campione, della portata.

Controllo dei parametri microclimatici.

Condotte dell’aria
Valutare le condizioni igieniche generali. Misurare la quantità di polvere sedimentata.

Valutare lo stato di conservazione dei rivestimenti.

Torri di raffreddamento
Valutare le condizioni igieniche generali. Monitoraggio microbiologico dell’acqua.

Prevedere operazioni di drenaggio e di pulizia.

Monitoraggio microbiologico dell’impianto
Alcune leggi richiedono il monitoraggio microbiologico delle superfici a contatto con il flusso d’aria.

» accordo Conferenza Stato Regioni del 7 febbraio 2013

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mar 14

Valutazione del rischio da campi elettromagnetici

Il 31 Ottobre 2013 entrerà in vigore la valutazione del rischio da campi elettromagnetici, come previsto dal D.Lgs 81/08 Capo IV del Titolo VIII, a seguito del recepimento della Direttiva europea 2012/11/UE, per l’applicazione della direttiva 2004/40/CE.

Come previsto dall’articolo 181 Del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro, nell’ambito dei rischi fisici, deve valutare quando necessario, misura e/o calcolare i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori, che devono essere effettuati in conformità alle norme europee standardizzate del CENELEC (Comitato Europeo di normalizzazione elettrotecnica).

Finché le citate norme non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni, per quanto riguarda la valutazione, misurazione e calcolo dell’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, il datore di lavoro adotterà le specifiche buone prassi individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro o, in alternativa, quelle del CEI, (Comitato Elettrotecnico italiano), tenendo conto se necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature.

A seguito della valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici, qualora risulti che siano superati i valori di azione previsti dall’articolo 208, il datore di lavoro valuta, elabora ed applica un programma d’azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione (a meno che la valutazione effettuata dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza).

Di seguito riportiamo le grandezze previste nell’allegato XXXVI del D.Lgs 81/08

Per indicare i valori limite di esposizione riferiti ai campi elettromagnetici, a seconda della frequenza, sono utilizzate le seguenti grandezze fisiche:
- Sono definiti valori limite di esposizione per la densità di corrente, relativamente ai campi variabili nel tempo fino a 1 Hz, al fine di prevenire effetti sul sistema cardiovascolare e sul sistema nervoso centrale;
- fra 1 Hz e 10 MHz sono definiti valori limite di esposizione per la densità di corrente, in modo da prevenire effetti sulle funzioni del sistema nervoso;
- fra 100 kHz e 10 GHz sono definiti valori limite di esposizione per il SAR, in modo da prevenire stress termico sul corpo intero ed eccessivo riscaldamento localizzato dei tessuti. (Nell’intervallo fra 100 kHz e 10 MHz, i valori limite di esposizione previsti si riferiscono sia alla densità di corrente che al SAR);
- fra 10 GHz e 300 GHz sono definiti valori limite di esposizione per la densità di potenza al fine di prevenire l’eccessivo riscaldamento dei tessuti della superficie del corpo o in prossimità della stessa.

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