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Il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori nella Pubblica Amministrazione – accordo ARAN

L’art. 18 del D.lgs. 626/94 prevede che in tutte le aziende, o unità produttive, venga nominato il Rappresentante per la Sicurezza.

Nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato, per più aziende, nell’ambito territoriale ovvero del comparto produttivo.

Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno. Il numero, la procedura e le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. 

Il decreto si limita a individuare i tratti salienti della figura, rinviando alla contrattazione collettiva la definizione degli aspetti propri del suo ruolo. Per ogni settore produttivo i contratti collettivi nazionali stabiliscono delle norme di dettaglio riferite all’attuazione degli aspetti applicativi inerenti alle modalità di nomina e le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori. Gli accordi sono scaturiti sia dalla considerazione delle condizioni e delle attribuzioni introdotte dal decreto, ritenute come livelli minimi da rispettare, sia dalle specifiche esigenze in riferimento alla tipologia e ai rischi delle lavorazioni, alle particolarità del settore, alle dimensioni delle aziende e ad altri fattori che incidono fortemente sull’attività del rappresentante.
Per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione l’ARAN, (agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni), ha sottoscritto un accordo quadro, emanato dal Consiglio dei ministri il 10 luglio 1996, proprio in merito agli aspetti applicativi del D.lgs. 626/94 riguardanti il “rappresentante per la sicurezza”.

Questi i punti fondamentali definiti nell’accordo:

  • Nelle amministrazioni con meno di 15 dipendenti il RLS è eletto dai lavoratori al loro interno mediante elezione a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto; hanno diritto al voto tutti i lavoratori.
  • Nelle amministrazioni con più di 15 dipendenti i RLS sono designati nell’ambito delle rappresentanze sindacali In questo caso i RLS possono utilizzare appositi permessi retribuiti pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.
  • Numero dei RLS: varia in rapporto al numero dei dipendenti, per cui, per le imprese che contano fino a 200 dipendenti è richiesta l’elezione di un solo rappresentante, per quelle che ne comprendono da 201 a 1000 quella di tre rappresentanti, infine per quelle che ne impiegano oltre 1000 viene richiesta la nomina di sei rappresentanti.
  • Durata della carica: 3
  • Accesso ai luoghi di lavoro: il rappresentante ha diritto di accesso in tutti i luoghi salvo preventiva comunicazione al datore di lavoro.
  • Consultazione: il datore deve consultare il rappresentante su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa lo prevede. La consultazione deve avvenire anche per iscritto attraverso la redazione di apposito verbale, controfirmato, con indicate le osservazioni, le indicazione e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.
  • Informazioni e documentazione: il RLS ha diritto di essere consultato preventivamente in ordine alla valutazione dei rischi e all’individuazione, alla programmazione, alla realizzazione e alla verifica della prevenzione negli ambienti di lavoro; nonché di ricevere le informazioni e la documentazione in materia di sicurezza compresa la consultazione del documento di valutazione dei rischi (come ribadito, del resto, nella circolare 40, diffusa dal Ministero del lavoro il 16 giugno 2000). Il rappresentante ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne uso strettamente connesso alla sua funzione.
  • Formazione: il RLS deve seguire un corso di formazione RLS della durata di 32 ore.
  • Riunioni periodiche: il RLS partecipa alle riunioni previste dall’art. 11 del D.lgs. 626/94 e può richiedere la convocazione di eventuali altre riunione se ricorrono gravi motivi.
  • Strumenti per l’espletamento delle funzioni: il RLS può essere autorizzato all’utilizzo di strumenti in disponibilità della struttura.

 

Le modifiche introdotte dal Testo unico sulla sicurezza

 

Il Decreto legislativo n.81, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 30 aprile 2008 e, in generale, noto come Testo unico per la sicurezza, ha riformatoriunitoarmonizzato (e quindi abrogato) tutte le disposizioni concernenti la materia per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, predisponendo nuovi obblighi per i datori di lavoro (basti pensare a quello sorveglianza sanitaria dei lavoratori), e inasprendo le sanzioni previste nei casi di mancati adempimenti della normativa.

Una sezione d’intervento del decreto è costituita dalle rappresentanze, i cui ruoli all’interno dell’organizzazione aziendale vengono rafforzati. Nonostante le novità, però, rimangono alcuni punti fermi. Infatti, resta obbligatorio il ricorso alla figura del RLS da parte delle aziende, così come restano invariati i requisiti in base ai quali, in fase di elezione del RLS, si sceglie il soggetto che ricoprirà questo incarico; in altre parole:

  • nel caso delle aziende che impiegano fino a 15 lavoratori, il ruolo sarà assegnato a un lavoratore scelto tra il personale dipendente, oppure potrà essere assegnato allo stesso soggetto da più aziende appartenenti allo stesso territorio o comparto produttivo;
  • nel caso delle società che contano più di 15 dipendenti, l’RLS verrà individuato nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.

La novità sta nel fatto che, in caso di mancata elezione dell’RLS, le funzioni competenti a questo ruolo possono essere esercitate da altre due figure, quella del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e quella del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo. A proposito delle modalità di elezione o designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, il Decreto specifica che queste “sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Poiché tra le novità introdotte è previsto l’obbligo per il datore di lavoro (o il dirigente) delle formazione dei lavoratori (anche in relazione alla sicurezza), con l’art.52 viene sancita l’istituzione presso l’INAIL di un apposito fondo, destinato al supporto e alla promozione della piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità, e le cui modalità di erogazione sono stabilite dal Ministero del lavoro, in collaborazione con le autorità competenti in materia di salute ed economia, nonché con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e la Conferenza permanente tra Stato e regioni.