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Sicurezza antincendio negli uffici: chiarimenti dai VV.F.

Gli interventi effettuati negli uffici, la coesistenza di uffici e di altre attività, le armadiature e le pareti divisorie degli uffici sono gli argomenti affrontati nella lettera-circolare emessa dal Ministero dell’interno- Dipartimento dei Vigili del Fuoco a chiarimento del D.M. 22 febbraio 2006 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”.

Già nel giugno 2006, con una precedente lettera-circolare, erano stati forniti i primi indirizzi applicativi del D.M. 22 febbraio 2006; la nuova lettera-circolare scaturisce dai quesiti pervenuti ai Vigili del Fuoco.

1. Interventi effettuati su edifici e/o locali esistenti che comportino la sostituzione o la modifica di impianti e/o attrezzature di protezione attiva antincendio, la modifica parziale delle caratteristiche costruttive e/o del sistema di vie di uscita, e/o ampliamenti.
L’articolo 1 del D.M. 22 febbraio 2006  stabilisce che le norme per uffici di nuova costruzione previste ai Titoli II e III dell’allegato in funzione del numero di presenze complessive, si applicano anche agli edifici e/o locali esistenti, già adibiti ad ufficio alla data di entrata in vigore del decreto, in caso siano oggetto di interventi comportanti modifiche  sostanziali, per le quali devono intendersi gli interventi di ristrutturazione edilizia. In ogni caso gli interventi di modifica effettuati in locali esistenti, che non comportino un loro cambio di destinazione, non possono diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti.
Il provvedimento, tuttavia, non si pronuncia in merito ad interventi parziali, non qualificabili come ristrutturazione edilizia, effettuati su edifici e/o locali esistenti che comportino la sostituzione o la modifica di impianti e/o attrezzature di protezione attiva antincendio, la modifica parziale delle caratteristiche costruttive e/o del sistema di vie di uscita, e/o ampliamenti.
“In tale eventualità – precisa la lettera-circolare dell’8 maggio 2007 – , in analogia a quanto previsto in altre regole tecniche per l’edilizia civile (strutture sanitarie, locali di pubblico spettacolo, attività ricettive, ecc.) ed al fine di privilegiare un’attuazione graduale della normativa commisurata al tipo di intervento, si ritiene che le disposizioni tecniche di cui ai citati Titoli II e III debbano essere applicate limitatamente agli impianti e/o alle parti della costruzione oggetto degli interventi di modifica.”

2. Coesistenza in un unico volume edilizio di uffici ad elevato affollamento di persone con altre attività.
Il punto 3.1, comma 3 dell’allegato del D.M. 22 febbraio 2006, prevede che gli uffici di tipo 4 (da 501 a 1000 presenze), se di altezza antincendio superiore a 18 metri, e quelli di tipo 5 (oltre 1000 presenze), devono essere ubicati in edifici di tipo isolato, ossia destinati unicamente ad uffici ed alle eventuali attività ad essi pertinenti.
La lettera-circolare dell’8 maggio 2007 prevede tuttavia che per alcune specifiche attività, pur non strettamente riconducibili a quelle pertinenti ma in ogni caso funzionali e compatibili con la destinazione d’uso ad ufficio, potrebbero essere ammesse nel medesimo volume edilizio sempreché tipologia e dimensioni non determinino un’alterazione delle condizioni di sicurezza antincendio globali. “Pertanto potrà essere valutata caso per caso, facendo ricorso all’istituto della deroga e applicando i criteri di cui all’allegato I al DM 4 maggio 1998, la compresenza nel medesimo edificio di attività a destinazione diversa, comunque comparabili come tipologia di rischio a quella degli uffici, quali, ad esempio, pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, agenzie di servizi, piccole attività commerciali prive di materiali infiammabili o di quantitativi significativi di materiali combustibili, ecc..”

3. Armadiature, pareti mobili, pareti divisorie.
La circolare dell’8 maggio 2007 fornisce inoltre chiarimenti sulle usuali armadiature e le pareti mobili con capacità di contenimento e sulle pareti divisorie non a tutta altezza.

Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica – Area prevenzione incendi LETTERA – CIRCOLARE 8 maggio 2007 Prot. n. P 571 / 4122 sott. 66/A OGGETTO: D.M. 22 febbraio 2006 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”. Chiarimenti.