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Numero massimo consentito di alunni presenti in aula

Col perdurare dello stato di emergenza provocato dalla pandemia, il ritorno alla didattica in presenza, tanto reclamato dal mondo della scuola, non potrà avvenire se non nel rispetto delle linee guida ministeriali, vale a dire adottando le misure necessarie a prevenire il rischio di diffusione del virus, e quindi garantire la protezione della salute e della sicurezza di tutti: alunni, docenti e personale scolastico.

La parola d’ordine dovrà dunque essere “distanza”: distanza che i ragazzi dovranno osservare sia durante lo svolgimento della lezione sia nei momenti che la precedono e la seguono. Un obiettivo certo non facile da raggiungere presso le strutture e gli impianti scolastici attualmente in uso, dove il rischio di sovraffollamento è all’ordine del giorno e quello dell’agibilità non è un requisito sempre soddisfatto.

Eppure, nel corso degli anni, il Ministero dell’Istruzione ha predisposto una serie di regole in merito alla distribuzione e alla gestione dello spazio all’interno delle scuole, che forse ora più che mai sarebbe bene conoscere.

Vediamole allora qui di seguito.

 

Il regolamento in corso di validità sulla capienza delle aule

 

Un primo criterio normativo ai fini della formazione delle classi è senz’altro il rispetto del parametro risultante dal rapporto alunni e superficie, che non è una novità introdotta dal D.lgs. 81/08, ma risale al previgente Decreto Ministeriale del 18/12/1975 (recante norme tecniche relative all’edilizia scolastica) ancora in vigore in quanto richiamate dall’art. 5 c. 3 della L. n° 23/96.

In particolare, il D.M. 18/12/1975 prevede che le aule siano di altezza non minore a tre metri e che il rapporto alunni superficie sia di 1.80 mq/ alunno nelle scuole materne, elementari, medie e 1,96 mq/ alunno nelle scuole superiori, senza tener conto degli arredi (es. cattedra e armadi). Quindi secondo il D.M. 18/12/1975 in una classe di scuola elementare con numero di 25 alunni, essendo l’indice minimo per alunno di 1,80 mq, la superficie minima necessaria, al netto degli arredi (senza cattedra e armadi e altro mobilio, fatta eccezione per i banchi e per le sedie) dovrebbe essere di almeno 45 mq (1,8X25) per un’altezza minima di tre metri.

Altro criterio vigente è quello previsto nel Decreto del Ministero dell’Interno del 26/08/92 (norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica) che, oltre ad indicare le caratteristiche dell’edificio, ha previsto “un massimo affollamento” in un numero massimo di 26 persone ad aula (compresi alunni, insegnanti, sostegno, ecc) ma senza indicare alcunché in merito alla superficie minima.

Altra fonte normativa in merito è poi il D.M. n° 331 del 24 luglio 1998 (disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola), che stabilisce, con una deroga in misura non superiore al 10% al numero massimo e minimo di alunni per classe, il numero di alunni necessari per formare una classe: per la scuola dell’infanzia, il numero minimo di 15 alunni e massimo 25; per la scuola elementare, numero minimo di 10 alunni e massimo 25; per le scuole medie, un numero minimo di 15 alunni e massimo 25. Questo decreto è stato successivamente integrato dal D.M. n° 141 del 3 giugno 1999 (Formazione classi con alunni in situazione di handicap relativo alla formazione e determinazione degli organici), che definisce i parametri in base ai quali devono essere stabiliti i limiti per le classi che includono uno o più alunni disabili. In questo modo, il Ministero ha disposto la possibilità di ridurre a 20 il numero degli allievi presenti all’interno della classe, nel caso in cui l’insegnante di sostegno dello studente disabile e il personale docente, ritengano che il superamento di questa soglia sarebbe per lui causa di problemi a livello formativo.

Il D.M. n° 331 del 24 luglio 1998 non detta norme tecniche, ma all’art. 18.5 demanda alle singole istituzioni scolastiche, e nella fattispecie al Dirigente Scolastico, la verifica della presenza di elementi obiettivi che rendono necessario costituire classi con un numero inferiori di alunni, qualora le aule ed i laboratori siano di limitate dimensioni.

Le stesse disposizioni della legge finanziaria per il 2007 inoltre stabiliscono che il numero degli alunni per classe dovrà aumentare mediamente dello 0,4% ma “nel rispetto della normativa vigente”. Inoltre, per quanto riguarda i dirigenti scolastici, con l’entrata in vigore del D.M. 21/06/1996 n° 292 questi è stato ritenuto datore di lavoro ai sensi del D.lgs. n° 626/94 con conseguente responsabilità dell’attività scolastica, essendo allo stato attuale destinatario di tutti gli obblighi ivi previsti compreso quello di ottemperare ai principi dell’igiene e sicurezza di cui al predetto D.lgs. 81/08 applicabili anche agli utenti ed alunni giusta previsione dell’art. 1 del D.M. Istruzione 29/09/1998 n°382 recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze delle scuole ai fini dell’igiene e sicurezza.

 

Riferimenti normativi:

1) D.M. del 26 agosto 1992 (in GU 16 settembre 1992, n. 218) “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”

art. 5
“Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in:
aule: 26 persone/aula. Qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento, l’indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell’attività.” Tale capienza è comunque derogabile nel caso sussistano delle misure compensative adeguate come ad esempio porta con apertura nel senso dell’esodo e larghezza pari a 120cm.
CAPIENZA MASSIMA ASSOLUTA: contemplata al punto 5.6. del D.M. 26/08/92 che prevede che le aule debbano essere servite da una porta ogni 50 persone presenti e che tale porta sia larga almeno 120 cm (edifici successivi al novembre 94) si apra nel senso dell’esodo quando il numero massimo di persone presenti in contemporanea in aula sia superiore a 25.

2) Decreto Ministeriale 24 luglio 1998, n. 331

“Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola”

art. 9:
“Al fine di assicurare la massima possibile coincidenza tra le classi previste ai fini della determinazione dell’organico di diritto e quelle effettivamente costituite all’inizio di ciascun anno scolastico, è consentito derogare, in misura non superiore al 10%, al numero massimo e minimo di alunni per classe previsto, di regola, per ciascun grado di scuola, dai successivi articoli.”

3) D.M. 18/12/1975
“Indici minimi di edilizia scolastica, di urbanistica e di funzionalità didattica.”

Questa norma, i cui indici sono ancora in vigore in maniera transitoria ad opera dell’art. 5 comma 3 della Legge nr. 23/96 in quanto le nuove norme tecniche di edilizia scolastica di cui all’art. 5 comma 2 L. nr: 23/96 non sono state ancora emesse, oltre a prevedere l’indice massimo di 25 alunni per classe (30 per le materne), di indici ne prevede ben altri, ivi compreso quello di 1,80 mq netti per alunno per le materne, le elementari e le medie.

 

Covid 19

Attualmente l’adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, che indica:

 

  1. Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle singole realtà e nell’accesso a queste;

 

  1. La prossimità delle persone (es.studenti, insegnanti , ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento)” (…);

 

Rimangono in valide le considerazioni relative a:

 

la presenza di arredi come librerie e scaffali dovrà essere sempre limitatissima (è fortemente raccomandata l’eliminazione di ogni arredo, anche per agevolare le procedure di sanificazione)

l’impossibilità di formulare considerazioni precise solamente in base al parametro superficie (aspetto confermato anche dal CTS)

La posizione della cattedra (o del solo insegnante) sarà vincolata e si ricorda che l’insegnante dovrà essere sempre ed in ogni condizione a 2 metri di distanza da ogni studente; sottolineiamo che il distanziamento per l’insegnante risulta DINAMICO, infatti nel verbale 94 del CTS si parla di “zona interattiva” tra docente e studente, in cui deve essere rispettata la distanza di 2 metri.

 

Secondo queste nuove specifiche il massimo affollamento dei locali varia e si limita notevolmente