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Quali sono le possibilità di ricorso contro il giudizio di inidoneità alla mansione emesso dal medico competente?

Il giudizio di idoneità presenta alcune criticità per le problematiche ad esso correlate, soprattutto nelle realtà lavorative in cui non sia possibile adibire a mansioni alternative un lavoratore non più idoneo alle mansioni abitualmente svolte.
L’art. 16 del D. Lgs. 626/94 definisce che il  giudizio che il medico competente è chiamato ad esprimere è un giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Pertanto il giudizio deve tener conto di tutti i rischi legati alla mansione specifica. E’ovvio che nella valutazione si dovrà tener conto anche dell’esistenza di patologie extra – professionali che possono incidere sulla idoneità del lavoratore.
Un giudizio sull’ idoneità del lavoratore deve essere sempre espresso dal medico competente al termine del accertamento sanitario; una eventuale sospensione del giudizio non è ammessa.
La mancata espressione scritta del giudizio da parte del medico è considerata ai sensi dell’art. 16 espressione di idoneità.
Qualora un lavoratore rifiuti di sottoporsi a uno o più esami previsti dal protocollo, il  medico competente non potrà esimersi dall’ esprimere un giudizio, che potrà essere di inidoneità parziale o totale (nel caso in cui si reputi che la mancata esecuzione dell’accertamento renda impossibile l’espressione del giudizio di piena idoneità alla mansione specifica).Tale giudizio va espresso anche per garantire al lavoratore la possibilità di ricorso all’organo di vigilanza ai sensi del comma 4 dell’art. 17.
Ai sensi dell’art. 4 comma 5 lett. c) del D. Lgs. 626/94 il datore di lavoro possa chiedere, anche al di fuori della periodicità fissata dal medico competente, la rivalutazione del giudizio espresso nei confronti di un lavoratore di cui reputi siano venute meno le capacità lavorative per le mutate condizioni di salute.
Per quanto riguarda la possibilità di revisione del giudizio da parte dell’organo di vigilanza, l’art. 17 prevede la possibilità di ricorrere, entro 30 giorni, avverso il giudizio del medico competente.
Il nuovo giudizio ha validità per la durata della periodicità prevista dal protocollo sanitario e comunque sino alla successiva visita del medico competente.
E’ ammesso il ricorso sia da parte del lavoratore che da parte del datore di lavoro.
Si ritiene inoltre ammissibile il ricorso presentato da un Patronato su delega del lavoratore.