Consulenza e Formazione Sicurezza, Medicina Del Lavoro, Sistemi Di Gestione, Qualità, Privacy, Ambiente e Modelli Organizzativi

COMUNICAZIONE ALL’INAIL DEL NOMINATIVO DEL RLS: UN PASSO INDIETRO

In un recente promemoria inviato a tutti i nostri clienti, ricordavamo di effettuare la comunicazione all’INAIL del nominativo del Rappresentante dei lavoratori dando facsimile per adempiere all’obbligo.

Ricordavamo che in tutte le aziende deve essere eletto o designato, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 81/08, dai lavoratori dell’azienda nell’ambito delle rappresentanze sindacali, o in loro assenza tra i lavoratori stessi, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Il datore di lavoro consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza una copia del documento di valutazione dei rischi e comunica annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (art. 18, comma 1 lettere o e aa del D.Lgs. 81/08). La mancanza della comunicazione all’INAIL può comportare una sanzione di 500 euro a carico del datore di lavoro.

Dal sito INAIL è arrivato lo stop. Riproduciamo di seguito il comunicato:

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazioni all’INAIL

Il D. Lgs. n. 81/2008 (art. 18, comma 1, lettera aa), impone di comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
I datori di lavoro non devono ancora effettuare alcun adempimento in quanto sono in corso di definizione le modalità e i termini di comunicazione.
Non appena possibile saranno rese note tutte le indicazioni utili, per le quali si assicura fin da ora la massima semplificazione operativa.

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi.