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Accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

La Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ha sancito, in data 18 settembre 2008, l’accordo per le “Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 236 del 8 Ottobre 2008 applicativo del Provvedimento del 30 ottobre 2007.

L’accordo è molto complesso. Vediamo di analizzare in modo sintetico.

Oggetto
L’accordo non riguarda la sola tossicodipendenza ma l’assunzione anche semplice di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il fine ultimo è quello di sancire l’eventuale non idoneità dei lavoratori addetti alle mansioni oggetto dell’accordo. In oltre, l’accertamento di assenza non è preventivo ma deve essere periodico (generalmente annuale)

Mansioni coinvolte
Solo alcune mansioni sono oggetto dell’accordo. Per l’elenco si rimanda all’allegato.
In breve:
* Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
– impiego di gas tossici
– fabbricazione e uso di fuochi di artificio
– direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari
* Mansioni inerenti le attività di trasporto (guidatori con patente C, trasporto ferroviario, trasporto marittimo, controllori di volo ed esperti di assistenza al volo, addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci, conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie)
* Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi

Procedure per gli accertamenti
Il provvedimento distingue tra due distinti livelli di accertamento:
* il primo, interamente affidato al medico competente, e
* un altro, di secondo livello, a cura delle strutture competenti con compiti di approfondimento diagnosticoaccertativo

Accertamento effettuato dal medico competente
Va precisato che l’accertamento non è pre-assuntivo ma post-assuntivo (fa parte a tutti gli effetti della visita medica con lo scopo del rilascio del certificato di idoneità).
1) il datore di lavoro trasmette al medico competente l’elenco delle persone da sottoporre ad accertamento. Il datore di lavoro deve inviare una nuova comunicazione in caso di cambiamento mansione o in caso di nuove assunzioni. La comunicazione ha comunque validità massima annuale
2) il medico, entro 30 giorni dalla comunicazione, stabilisce – e comunica al datore di lavoro – un piano di lavoro (data, luogo di accertamento e elenco dei dipendenti)
3) il datore di lavoro informa il lavoratore su data e luogo con un preavviso massimo di un giorno
4) se il lavoratore rifiuta di sottoporsi, è sospeso in via cautelativa della mansione a rischio e riconvocato entro 10 giorni
5) se l’accertamento è negativo, viene emesso giudizio positivo di idoneità alla mansione. Nel caso contrario, il dipendente viene sospeso in via cautelativa, ha 10 giorni per appellarsi. La pratica viene trasmessa ad una struttura sanitaria per un accertamento di secondo livello.

Accertamenti di secondo livello
1) Se gli accertamenti di secondo livello danno esito negativo, il dipendente viene riadibito alla mansione ma potrà essere comunque monitorato durante 6 mesi
2) Se gli accertamenti di secondo livello confermano la tossicodipendenza, la struttura sanitaria conferma al medico per iscritto l’esito. Il medico lo comunica al datore di lavoro che fa cessare il dipendente dalla mansione a rischio

Rapporto di lavoro
I lavoratori a tempo indeterminato di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza che intendono accedere a programmi terapeutici e di riabilitazione hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per l’intero periodo del trattamento riabilitativo, in ogni caso per un massimo di 3 anni (senza retribuzione né accredito della contribuzione previdenziale).
La semplice dipendenza da sostanze stupefacenti non è di per sé sufficiente a legittimare il licenziamento.

Sanzioni
Il datore di lavoro che:
– omette di sottoporre i lavoratori (adibiti alle mansioni oggetto dell’accordo) a controlli preventivi e periodici
– non fa cessare il dipendente in presenza di un accertamento positivo
è punito con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 5.164 a 25.822 euro