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Cos’è e quali sono gli obiettivi della valutazione rischio incendio ex D.M. 10 marzo 1998 ?

La valutazione del rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, costituiscono parte specifica del documento di cui all’art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994 – documento di valutazione dei rischi.
Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro deve valutare il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo medesimo, classificando tale livello in una delle seguenti categorie, in conformità ai criteri di cui all’allegato 1 del D.M. 10/03/98:

a) livello di rischio elevato;
b) livello di rischio medio;
c) livello di rischio basso.

La valutazione dei rischi di incendio deve consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro.

Questi provvedimenti comprendono:

– la prevenzione dei rischi;
– l’informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti;
– la formazione dei lavoratori;
– le misure tecnico – organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari.

La prevenzione dei rischi costituisce uno degli obiettivi primari della valutazione dei rischi. Nei casi in cui non è possibile eliminare i rischi, essi devono essere diminuiti nella misura del possibile e devono essere tenuti sotto controllo i rischi residui, tenendo conto delle misure generali di tutela di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 626. La valutazione dei rischio di incendio tiene conto:

a) del tipo di attività;
b) dei materiali immagazzinati e manipolati;
c) delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi;
d) delle caratteristiche costruttive dei luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento;
e) delle dimensioni e dell’articolazione del luogo di lavoro;
f) del numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza.

La valutazione dei rischi di incendio si articola nelle seguenti fasi:

a) individuazione di ogni pericolo di incendio (p.e. sostanze facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione dell’incendio);
b) individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio;
c) eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;
d) valutazione del rischio residuo di incendio;
e) verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio.