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La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato deve essere completata entro il 31/12/2010

Dopo la pubblicazione della circolare contenente indicazioni per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato come risultato dei lavori della Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, è d’obbligo un chiarimento interpretativo circa la scadenza della valutazione. Infatti, se la circolare si conclude con un paragrafo intitolato: “Disposizioni transitorie e finali” che riproduciamo di seguito:

“Disposizioni transitorie e finali
La data del 31 dicembre 2010, di decorrenza dell’obbligo previsto dall’articolo 28, comma 1-bis, del d.lgs. n. 81/2008, deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione ai sensi delle presenti indicazioni metodologiche.”

indicando la data del 31/12/2010 come avvio della valutazione, ricordiamo che l’articolo 28 comma 1-bis del D.Lgs. 81/08 recita invece:
”la valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 é effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 31 dicembre 2010”.

Precisiamo anche che la Commissione consultiva ha il compito di definire indicazioni metodologiche in merito alla valutazione dei rischi ma non ha nessuno altro potere (nel caso specifico decidere la data di entrata in vigore o introdurre un periodo transitorio).

In conclusione, rimane confermata la scadenza del 31/12/2010 per l’effettuazione ed il completamento della valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.

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