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Primo soccorso in ambito ferroviario

Dopo 2 anni e mezzo dall’emanazione del D.Lgs. 81/08 arriva finalmente il Decreto Ministeriale n. 19 del 24 gennaio 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato sulla G.U. n. 58 del 11 marzo 2011).  Il decreto definisce le modalità di applicazione in ambito ferroviario delle disposizioni in materia di primo soccorso (DM 388/2003) ed è stato reso necessario per 2 motivi:
– l’articolo 45 comma 3 del D.Lgs. 81/08 aveva stabilito l’emanazione di un decreto ad hoc per settori particolari come quello ferroviario
– l’art. 62 comma 2 lettera a) dello stesso decreto esclude i mezzi di trasporto quali luoghi di lavoro rientranti nel Titolo II

Vediamo in sintesi i contenuti del nuovo decreto:

A chi si applica il decreto
Il decreto si applica alle aziende o alle attività produttive che svolgono attività di trasporto ferroviario ovvero la cui attività è comunque svolta in ambito ferroviario

Obblighi e scadenze (a carico del datore di lavoro)

Entro 12 mesi:
Predisporre le procedure operative di intervento in modo coordinato con le procedure attivate dagli altri soggetti operanti in ambito ferroviario e con i servizi pubblici di pronto soccorso, anche per il trasporto degli infortunati.

Entro 18 mesi:
– Dotare ogni luogo isolato dell’infrastruttura ferroviaria e il personale impiegato di idonei sistemi di telefonia fissa o di apparati radio idonei a garantire la comunicazione del personale presente e di quello a bordo dei mezzi di trasporto per l’attivazione della richiesta di pronto soccorso;
– dotare tutti i mezzi di trasporto ferroviario o il personale adibito di sistemi di comunicazione radio su rete pubblica o privata idonei ad attivare la richiesta di pronto soccorso, qualora la linea non sia attrezzata con punti fissi di telefonia;
– dotare tutti i treni in servizio passeggeri non completamente percorribili di un sistema che consenta la comunicazione interna tra il personale di macchina e l’altro personale viaggiante e predisporre una procedura idonea ad attivare, comunque, la richiesta di pronto soccorso.

Entro 24 mesi:
Erogazione del corso di formazione di cui all’art. 6 del decreto