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Iscrizione albo gestori ambientali per trasporto rifiuti

L’articolo 212 comma 8 del D.Lgs 152/06, come modificato dall’articolo 25, comma 1, lettera c) del D.Lgs 205/10, prevede che le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno devono essere rinnovate ogni 10 anni.

Per quanto concerne le iscrizioni effettuate in data antecedente il 14 Aprile 2008 devono essere aggiornate entro il 25 Dicembre 2011 ma ai sensi della circolare n. 432 del 15 Marzo 2011 emessa Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, le stesse dovranno essere presentate all’Albo Gestori Ambientali entro il 30 Giugno 2011. Per le domande incomplete o presentate oltre il termine fissato, l’albo non garantisce il rispetto dei termini previsti.  Si specifica infatti che nelle domande dovranno essere indicati rispettivamente:
– La/le attività svolte dall’impresa come dichiarante al registro delle imprese;
– I codici CER e le caratteristiche fisiche dei rifiuti prodotti dall’impresa come produttore iniziale che l’impresa intende trasportare;
– Le targhe dei veicoli che l’impresa intende utilizzare e le modalità di trasporto dei rifiuti;
Si specifica infine che per il trasporto dei propri rifiuti per le imprese il cui trasporto è esclusivamente finalizzato al conferimento al gestore pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale p stata stipulata una convenzione, non è più previsto l’esonero dall’iscrizione.

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