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Regolamento di semplificazione certificazione antincendio

Con l’entrata in vigore lo scorso 7 ottobre 2011 del DPR n. 151 del 1 agosto 2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma  dell’articolo  49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” è stata profondamente cambiata la normativa di riferimento in materia di Certificati di Prevenzione Incendi. Per prima cosa, è stato abrogato il famoso Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982.

Le attività soggette sono state ridefinite in 80 attività (Allegato I del DPR) classificate in 3 categorie di rischio:
– categoria A (attività semplici)
– categoria B (attività mediamente complesse)
– categoria C (attività complesse)

L’allegato II del DPR propone una tabella di correlazione tra la nuova suddivisione e la precedente.

Dal punto di vista pratico, vediamo quali sono i nuovi obblighi in materia di Certificato di Prevenzione Incendi.

Categoria A:
Per le attività elencate nella categoria A, è sufficiente presentare la SCIA (Segnalazione  Certificata di Inizio Attività) corredata dalle necessarie attestazioni per richiedere il CPI. Sparisce quindi il Parere di Conformità. Il Comando si pronuncia entro 60 giorni dalla richiesta. I controlli del Comando per verificare la conformità avverranno a campione.

Categoria B:
Esame del progetto entro 60 giorni; Comunicazione di inizio attività e visite a campione (con potere di sospensione e possibilità di prescrizioni)

Categoria C:
Esame del progetto entro 60 giorni; Comunicazione di inizio attività e visite sistematiche

Rinnovo:
Il rinnovo è quinquennale salvo per le attività 6, 7,  8,  64,  71,  72  e  77 della nuova numerazione per le quali è prevista la decennalità.

Esclusione:
Il comma 6 dell’articolo 2 recita:
“6.  Sono  escluse  dall’ambito   di   applicazione   del   presente regolamento  le  attivita’  industriali  a   rischio   di   incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di  sicurezza  di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,  e successive modificazioni.”