E’ solo in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011 recante “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni″.
Il Decreto si aggiunge:
- alla pubblicazione nel 2008 della Guida Operativa ISPESL “Rischi specifici nell’accesso a silos, vasche e fosse biologiche, collettori fognari, depuratori e serbatoi utilizzati per lo stoccaggio e il trasporto di sostanze pericolose”
- all’Allegato IV punto 3 del D.Lgs. 81/08 “Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos”
- all’articolo 66 del D.Lgs. 81/08 “Lavori in ambienti sospetti di inquinamento”
Vediamo più nel dettaglio le principali novità introdotte dal decreto:
- obbligo fatto alle imprese e ai lavoratori autonomi di effettuare specifica informazione, formazione e addestramento – con verifica di apprendimento e di aggiornamento periodico – relativamente ai rischi connessi agli “ambienti confinati”, nonché alle specifiche procedure di sicurezza e di emergenza da mettere in atto;
- obbligo per le imprese di possedere idonei DPI. (maschere protettive, …), strumentazione e attrezzature di sicurezza (rivelatori di gas, …);
- obbligo per le imprese che eseguono lavori in spazi confinati di disporre di personale esperto in numero non inferiore al 30% (per “persona esperta” si intende un lavoratore con almeno tre anni di esperienza nei lavori in “ambienti confinati”);
Questi nuovi obblighi si aggiungono ovviamente a quelli “classici” in materia di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08. Nel caso di lavori in appalto, si aggiungono ulteriori obblighi:
- prima dell’accesso nei luoghi di lavoro, tutti i lavoratori che verranno impiegati nelle attività (compreso, eventualmente, il datore di lavoro) devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente di tutti i rischi che possano essere presenti nell’area di lavoro (compresi quelli legati ai precedenti utilizzi). Tale informazione non potrà essere inferiore ad un giorno;
- individuazione da parte del datore di lavoro committente di un proprio rappresentante, adeguatamente formato che vigili sulle attività;
- adozione durante tutte le fasi delle lavorazioni in spazi confinati di procedure atte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi propri di tali attività.
