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Risposte ad interpelli pubblicate dal Ministero del Lavoro

In data 24 ottobre 2013 sul sito del Ministero del Lavoro sono state pubblicate le seguenti risposte alle istanze d’interpello:
Interpello n. 08/2013:  Visita medica preventiva: gli obblighi in caso di assunzioni successive
Interpello n. 09/2013:  Formazione in imprese familiari: si applica art. 21 del D.Lgs. 81/2008
Interpello n. 10/2013:  Formazione addetti emergenza: Si agli Ingegneri abilitati Legge 818/1984
Interpello n. 11/2013:  Formazione deve essere sempre riferita a mansione, non solo a Codice Ateco
Interpello n. 12/2013:  DVR e obbligatorietà nelle strutture penitenziarie
Interpello n. 13/2013:  Formazione e Lavoro a domicilio: Si Obbligo art. 37 – No Antincendio e P.S.
Interpello n. 14/2013:  DVR e limiti di utilizzo delle procedure standardizzate
Interpello n. 15/2013:  Sigarette elettroniche: Datore lavoro deve valutare i rischi (art. 28) 

La risposta n. 8/2013 riguarda l’interpello del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del Lavoro sull’art. 41, comma 2, riguardante la visita medica preventiva.
In particolare l’istante chiede di sapere “se la previsione di visita medica preventiva di cui all’art. 41, comma 2, lett. a), del decreto debba ritenersi dovere operare ogni qualvolta il datore di lavoro provvede ad effettuare l’assunzione del lavoratore o se nel caso in cui vi siano assunzioni dello stesso lavoratore successive ad una interruzione del rapporto di lavoro, per mansioni uguali o sostanzialmente collegate allo stesso rischio, per il quale sia trascorso un termine breve e comunque entro la periodicità prevista.
La Commissione ritiene che, nel caso di assunzioni successive, qualora il lavoratore sia impiegato in mansioni che lo espongono allo stesso rischio nel corso del periodo di validità della visita preventiva o della visita periodica di cui all’art. 41. comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 e comunque per un periodo non superiore ad un anno, il datore di lavoro non è tenuto ad effettuare una nuova visita preventiva, in quanto la situazione sanitaria del lavoratore risulta conosciuta dal medico competente.

La risposta n. 9/2013 è relativa all’interpello della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e media impresa in merito alla applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 alla “impresa familiare di fatto – ai sensi dell’articolo 230 bis del Codice Civile­ che opera con collaboratori senza essersi costituita con atto notarile dichiarativo.” La commissione in merito, ritiene sia possibile costituire, ai sensi dell’art. 230 bis del codice civile, un’impresa familiare senza la necessità di uno specifico atto notarile. È opportuno sottolineare che ai fini dell’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alle imprese familiari si applica l’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Altra pubblicazione, la n. 10/2013, riguarda l’istanza d’interpello avanzata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri per conoscere il parere della Commissione in merito ai corsi tenuti dagli ingegneri abilitati ai sensi della legge n. 818/1984.
In particolare chiedono di sapere se il suddetto professionista sia:
1. adeguatamente titolato, agli effetti del DM 10/03/1998, quale soggetto formatore per gli addetti alle aziende valutate a rischio medio e basso;
2. sia abilitato al rilascio di attestati di frequenza per gli stessi corsi e se tali attestati siano validi agli effetti della documentazione e della formazione obbligatoria prevista nel D.Lgs. n. 81/2008.
La Commissione fornisce le seguenti indicazioni:
1. Il DM 10/03/1998 non prevede né requisiti specifici né titoli ai fini dell’idoneità del soggetto formatore per gli addetti all’emergenza.
2. I soggetti formatori devono possedere competenza nella materia antincendio. Pertanto si ritiene che gli ingegneri, abilitati ai sensi della legge n. 818/1984, possano svolgere i corsi per addetti all’emergenza e, quindi, rilasciare i relativi attestati di frequenza.
Inoltre si sottolinea come, per le aziende individuate dall’allegato X del decreto, “i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze”, debbano conseguire “l’attestato di idoneità tecnica di cui all’articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609”. Per quanto detto sopra la Commissione ritiene validi ai fini della formazione prevista dall’art. 37, comma 9, del D.Lgs. n. 81 /2008 i suddetti attestati.

Il 24 ottobre 2013 è stata pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro la risposta n. 11/2013 all’istanza d’interpello della Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale (Federambiente)  per conoscere il parere della Commissione in merito all’accordo Stato Regioni del 21/12/2011 relativo alle modalità di svolgimento della formazione dei lavoratori, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008.
In particolare la Federambiente chiede di conoscere se la durata ed i contenuti della formazione dei lavoratori possa prescindere dall’appartenenza ad uno specifico settore Ateco e possa essere tarata sulla effettiva condizione di rischio che si rileva, per ciascuna attività lavorativa, a valle del processo di valutazione.
La Commissione sulla base di quanto indicato negli accordi Stato-Regioni e nell’articolo 37, comma l, del D.Lgs. n. 81/2008, fornisce le seguenti indicazioni: la formazione deve essere “sufficiente ed adeguata” e va riferita all’effettiva mansione svolta dal lavoratore, considerata in sede di valutazione dei rischi; pertanto la durata del corso può prescindere dal codice Ateco di appartenenza dell’azienda.

Sempre sul sito del Ministero del Lavoro è stata pubblicata la risposta n. 12/2013 all’interpello della Federazione nazionale UGL Polizia penitenziaria per conoscere il parere della Commissione in merito all’obbligatorietà del documento di valutazione dei rischi all’interno delle strutture e dei servizi penitenziari, all’applicazione dell’allegato IV, punto 1.3.6, del D.Lgs. n. 81/2008 e alla predisposizione di spogliatoi ed armadi per il vestiario a favore del personale di Polizia penitenziaria.
La Commissione fornisce le seguenti indicazioni:
– In relazione al primo quesito, l’articolo 3 del citato decreto ministeriale non elimina l’obbligo, per il datore di lavoro, della valutazione di tutti rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008, ma prevede che il datore di lavoro deve tener conto, nella elaborazione del documento di valutazione dei rischi, delle esigenze particolari individuate negli articoli 1 e 2 del DM 388/1997.
– In merito al secondo quesito, relativo alle problematiche di sicurezza presentate dalle superfici vetrate, ad esse si applica quanto previsto dall’allegato IV. punto 1.3.6. del D.Lgs. n. 81/2008.
– In riferimento alla predisposizione di spogliatoi ed armadi per il vestiario a favore del personale di Polizia Penitenziaria, la Commissione ritiene, che trovi integrale applicazione l’allegato IV punto 1.12 del D.Lgs. n. 81/2008 le cui previsioni andranno attuate secondo le risultanze della valutazione dei rischi.

La pubblicazione n.13/2013 in risposta all’interpello del Consiglio Nazionale degli Ingegneri per conoscere il parere di questa Commissione in merito al quesito riguardante i lavoratori a domicilio, che risultano dipendenti di un’azienda,  ma  che hanno come luogo di lavoro la propria abitazione.
Il C.N.I. chiede se il datore di lavoro debba fornire a proprie spese tutta l’informazione, la formazione e l’addestramento previsto per i lavoratori dal D.Lgs. n. 81/2008, in particolare la formazione prevista dai recenti accordi Stato-Regioni e la formazione per addetto al primo soccorso e addetto all’antincendio.
Inoltre il C.N.I. chiede di sapere se l’abitazione del lavoratore sia da considerarsi a tutti gli effetti un luogo di lavoro, così come definito dal D.Lgs. n. 81/2008, e debba pertanto essere oggetto di valutazione dei rischi, da parte del datore di lavoro.
La Commissione ritiene che il datore di lavoro è tenuto a fornire un’adeguata informazione e formazione nel rispetto di quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e  non anche quella specifica per il primo soccorso e antincendio.
Inoltre il domicilio non è considerato luogo di lavoro, ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs. n. 81/2008.

La commissione con la pubblicazione n. 14/2013 si è pronunciata anche in merito all’interpello del Consiglio Nazionale degli Ingegneri sul possibile utilizzo delle procedure standardizzate per le aziende che occupano fino a 50 lavoratori, il cui il rischio chimico sia risultato ”basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori” e il rischio biologico sia risultato “non evidenzia rischi per la salute dei lavoratori”.
Inoltre il C.N.I. chiedeva se tutte le aziende che occupano fino a 50 lavoratori, il cui rischio chimico sia risultato “non basso per la sicurezza e/o non irrilevante per la salute dei lavoratori” e il cui rischio biologico “evidenzia rischi per la salute dei lavoratori”, non debbano utilizzare le procedure standardizzate oppure se vi siano esclusioni per alcune attività lavorative, ad esempio istituti di istruzione, uffici in genere, ecc., per le quali sia comunque consentita la valutazione dei rischi utilizzando le procedure standardizzate.
A tal proposito la Commissione fornisce le seguenti indicazioni in base all’art. 224, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni il quale prevede che ”se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma l sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230″.
Quando a seguito della valutazione appena riportata risulta che se in azienda non si svolgono attività che espongono i lavoratori al rischio chimico (vedi art. 29, comma 7, lett. b) D.Lgs. n. 81/2008), il datore di lavoro di un’impresa che occupa fino a 50 lavoratori può adottare le procedure standardizzate di cui all’art. 6, comma 8, lett. f., del D.Lgs. n. 81/2008.
Vista l’analogia delle disposizioni di riferimento (vedi art. 271, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008), le considerazioni di cui sopra valgono anche per il rischio biologico.
Non sarà possibile utilizzare le procedure standardizzate se dall’esito della valutazione dei rischi non ricorrano le condizioni di mancata esposizione sopra richiamate.

Infine è stata pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro la risposta n. 15/2013 all’interpello dell’Associazione Bancaria Italiana per conoscere se, a parere di questa Commissione, la normativa sul divieto di fumo sia estensibile anche alle c.d. “sigarette elettroniche”.
La Commissione, richiamato anche dal parere n. 34955/CSC6 del 26/09/2012 dell’Istituto Superiore di Sanità, è orientata a considerare le sigarette elettroniche fuori dal campo di applicazione della direttiva 2001/137/CE in materia di tabacco, in quanto non contenenti tabacco.
Si ritiene che, in mancanza di una specifica previsione normativa, non sia applicabile alle sigarette elettroniche il divieto di fumo previsto dall’articolo 51 della legge n 3/2003 a tutela della salute dei non fumatori.
In ragione delle caratteristiche e dei componenti delle vane tipologie di cartucce in commercio, ferma restando la possibilità il datore di lavoro, nell’ambito della propria organizzazione di vietare l’uso delle sigarette elettroniche in azienda, nel caso in cui ciò non avvenga, né potrà essere consentito l’uso solo previa valutazione dei rischi, ai sensi delle disposizioni vigenti.
La suddetta valutazione dovrà tener conto del rischio cui l’utilizzazione della sigaretta elettronica può esporre i lavoratori, in ragione delle sostanze che possono essere inalate, a seguito del processo di vaporizzazione (nicotina e sostanze associate).