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Visita Medica alla Cessazione (o Fine) del Rapporto di Lavoro

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, su proposta del Consiglio provinciale di Palermo, ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione per gli Interpelli in merito alla corretta interpretazione dell’art. 41, comma 2, del D.Lgs. 81/2008.

L’istante chiede di sapere “se la previsione di visita medica preassuntiva di cui all’art. 41 , comma 2, lett. a), del decreto debba ritenersi dovere operare ogni qualvolta il datore di lavoro provvede ad effettuare l’assunzione del lavoratore o se nel caso in cui vi siano assunzioni dello stesso lavoratore successive ad una interruzione del rapporto di lavoro, per mansioni uguali o sostanzialmente collegate allo stesso rischio, per il quale sia trascorso un termine breve e comunque entro la periodicità prevista dal medico competente per la visita successiva non necessita di una nuova visita preventiva”.

Al riguardo si osserva che la sorveglianza sanitaria, disciplinata dall’art. 41 del D.Lgs 81/08, è effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente.

In particolare l’art. 41, comma 2, lettera a), del succitato decreto, prevede una visita medica preventiva con l’obiettivo di “Constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica”.

Il successivo comma prevede una “visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica”  la cui periodicità, “qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma in una volta l’anno”.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni:
La Commissione ritiene che, nel caso di assunzioni successive, qualora il lavoratore sia impiegato in mansioni che lo espongono allo stesso rischio nel corso del periodo di validità della visita preventiva o della visita periodica di cui all’art. 41. comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 e comunque per un periodo non superiore ad un anno, il datore di lavoro non è tenuto ad effettuare una nuova visita preventiva, in quanto la situazione sanitaria del lavoratore risulta conosciuta dal medico competente.

In questo contesto, la consulenza in medicina del lavoro assume un ruolo di primaria importanza. L’esperto in medicina del lavoro, attraverso una valutazione approfondita delle condizioni fisiche e delle potenziali esposizioni a rischi del lavoratore, può fornire indicazioni preziose al datore di lavoro. Questa consulenza, basata su un’analisi scientifica e obiettiva, garantisce che le decisioni prese rispetto alla sorveglianza sanitaria siano in linea con la normativa vigente e tutelino al meglio la salute del dipendente. La chiarezza e l’accuratezza delle informazioni fornite da questa consulenza possono prevenire incomprensioni e garantire la corretta applicazione dell’art. 41 del D.Lgs 81/08.