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La figura del medico competente negli ambienti scolastici

Il 9 Ottobre 2013 una circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia ha fornito alcuni chiarimenti circa la figura del medico competente nel mondo della scuola, la sua nomina, la valutazione dei rischi e la sorveglianza sanitaria.

La circolare vuole dare risposta ai numerosi quesiti che pervengono dalle Istituzioni scolastiche circa la figura del medico competente e la sua nomina.

Come si evince dagli art. 2, 18, 25, 28 e 29, il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. vuole affidare al medico competente una duplice funzione:
– di natura preventiva e collaborativa, sia con il datore di lavoro sia con il servizio di prevenzione e protezione, consistente nello svolgimento dei compiti-obblighi di cui all’art. 25 (fra i quali quello di partecipare alla valutazione dei rischi),
– di natura gestionale dell’eventuale sorveglianza sanitaria dei lavoratori, il cui obbligo emerga appunto a seguito della valutazione dei rischi (art. 18).

Inoltre, in base all’art. 28, comma 2, alla lett. e), si richiede al datore di lavoro di indicare nel documento di valutazione dei rischi il nominativo del medico competente che ha partecipato alla valutazione stessa.

Quindi, a parere dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, la presenza del medico competente serve proprio a determinare se la scuola che si considera sia o meno compresa tra gli ambienti di lavoro ove la sorveglianza sanitaria è necessaria.

È cronologicamente scorretta dunque la procedura, di norma seguita dai datori di lavoro (dirigenti), i quali prima provvedono ad effettuare la valutazione dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro di riferimento e poi decidono se nominare o meno il medico competente.

Dalla normativa emerge quindi che è senz’altro opportuno interpellare comunque preventivamente un medico competente, affinché visiti i luoghi di lavoro (art. 25, comma 1, lett. l) e collabori con il datore e con l’eventuale RSPP nella effettuazione della valutazione dei rischi presenti nell’istituzione scolastica.

Dopo di ciò, sarà lo stesso medico ad esprimere un parere qualificato circa la necessità o meno di nominare un medico competente al quale affidare la sorveglianza sanitaria obbligatoria, che tra l’altro può essere anche affidata ad altro e diverso medico.

La circolare poi richiama l’attenzione su alcuni fattori di rischio che più comunemente possono rilevarsi in ambito scolastico:
– rischio chimico (collaboratori scolastici, insegnanti impiegati in attività tecnico pratiche, assistenti di laboratorio, studenti)
– rischio biologico (personale scolastico)
– rischio movimentazione carichi (collaboratori scolastici, personale della scuola dell’infanzia e  insegnanti di sostegno)
– rischio videoterminali (personale di segreteria, insegnanti e studenti nelle ore di laboratorio)
– rischio rumore (insegnanti)
– rischio stress lavoro-correlato (numerosissimi gli studi che attestano l’esposizione delle cosiddette helping profession a fenomeni di usura psicofisica)
– rischio per le lavoratrici in stato di gravidanza

Inoltre rammenta anche che l’attività di insegnamento, ai sensi del documento rilasciato in argomento dalla Conferenza  Stato Regioni del 2006, rientra a pieno titolo tra le attività lavorative per le quali è fatto espresso divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Alla luce di quanto è emerso e considerata poi la severità delle sanzioni previste per la mancata nomina del medico competente ove ciò sia necessario – sia penali che amministrative – non può che ritenersi superficiale l’affermazione che la maggioranza delle scuole non presenta lavoratori esposti a livelli di rischio di natura tale da rendere necessaria la sorveglianza sanitaria e quindi la nomina del medico competente.

La circolare infine invita le SS.LL. ad una attenta valutazione della problematica, considerando la possibilità di costituire reti di scuole – o di usare a tal fine quelle già esistenti – per l’individuazione di medici competenti che collaborino con i dirigenti scolastici in primo luogo nella valutazione dei rischi e nella conseguente stesura del DVR al fine di definire chiaramente se sussistono o meno livelli di rischio tali da rendere necessaria la sorveglianza sanitaria.