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Protezione dai pericoli delle radiazioni ionizzanti: pubblicata la direttiva 2013/59/Euratom

radonIl radon è un gas radioattivo, inodore e incolore, che, immesso nell’aria dal suolo e da alcuni materiali da costruzione, può risultare cancerogeno.
Gli studi compiuti negli ultimi anni mettono in evidenza gli effetti sulla salute dell’esposizione al radon, particolarmente negli ambienti chiusi, come le abitazioni e i luoghi di lavoro.
Le direttive internazionali raccomandano di verificare, con specifiche misurazioni, la presenza del radon.
In Italia la normativa in materia – Decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 – riguarda tuttavia soltanto gli ambienti di lavoro e fissa un livello di riferimento di 500 Bq/m³.

Molti Paesi comunitari hanno invece adottato valori di riferimento più bassi.

Nel 2002 il nostro Paese si è comunque dotato di un “Piano nazionale radon” per proporre azioni di riduzione del rischio e, nel 2005, ne ha affidato la realizzazione all’Istituto Superiore di Sanità.

Il 17 gennaio 2014 è stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, la nuova Direttiva europea sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti (Basic Safety Standards ˗ Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013 e che abroga le Direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom).

Per la prima volta, in tale Direttiva sono stati fissati i limiti di concentrazione di attività per la commercializzazione di materiali da costruzione, nonché sono stati sollecitati piani di azione per le concentrazioni di gas radon nelle abitazioni.

La nuova Direttiva si applica a qualsiasi situazione di esposizione – pianificata, esistente o di emergenza – che comporti un rischio di radiazioni ionizzanti che non può essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione in relazione all’ambiente, in vista della protezione della salute umana nel lungo termine.

Diventa così obbligatorio, per tutti gli Stati dell’Unione Europea, dotarsi di un piano nazionale “radon” e predisporre le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla predetta Direttiva entro il termine ultimo del 6 febbraio 2018.

Nello specifico la Direttiva 2013/59/Euratom stabilisce nuovi limiti per le concentrazioni di Radon (300 Bq/m3) e per le radiazioni emesse da materiali da costruzione.

La direttiva si applica in dettaglio:
a) alla fabbricazione, alla produzione, alla lavorazione, alla manipolazione, allo smaltimento, all’impiego, allo stoccaggio, alla detenzione, al trasporto, all’importazione nella Comunità e all’esportazione dalla Comunità di materiali radioattivi;
b) alla fabbricazione e al funzionamento di attrezzature elettriche che emettono radiazioni ionizzanti e contengono componenti funzionanti con una differenza di potenziale superiore a 5 chilovolt (kV);
c) alle attività umane implicanti la presenza di sorgenti di radiazioni naturali, che determinano un significativo aumento dell’esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione, in particolare:
– al funzionamento di aeromobili e veicoli spaziali, in relazione all’esposizione del personale navigante;
– alla lavorazione di materiali contenenti radionuclidi naturali;
d) all’esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione al radon in ambienti chiusi, all’esposizione esterna dovuta ai materiali da costruzione e ai casi di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un’emergenza o di un’attività umana del passato;
e) alla preparazione, alla pianificazione della risposta e alla gestione di situazioni di esposizione di emergenza che si ritiene giustifichino misure volte a tutelare la salute di individui della popolazione o di lavoratori.

Non si applica invece:
a) all’esposizione al livello naturale di radiazione, quale quello risultante dai radionuclidi presenti nell’organismo umano e dalla radiazione cosmica presente al livello del suolo;
b) all’esposizioni di individui della popolazione o lavoratori non facenti parte di equipaggi aerei o spaziali alla radiazione cosmica in volo o nello spazio;
c) all’esposizione in superficie ai radionuclidi presenti nella crosta terrestre non perturbata.

Una volta recepita la Direttiva del Consiglio EU 2013/59 sulle radiazioni ionizzanti, ciascuno Stato membro dell’Unione dovrà:
– fissare i requisiti giuridici;
– stabilire un appropriato regime di controllo per tutte le situazioni di esposizione a questo tipo di radiazioni.

Come indicato nell’art. 5 della Direttiva, un adeguato ed efficace sistema di radioprotezione si dovrà basare sui principi della giustificazione, dell’ottimizzazione e della limitazione delle dosi di esposizione.

Per effetto del primo principio (giustificazione):
“le decisioni che introducono una via di esposizione e le decisioni per le situazioni di esposizione esistenti e di emergenza devono essere giustificate nel senso che devono apportare più benefici che svantaggi”.

A proposito invece, dell’ottimizzazione, la radioprotezione di individui soggetti a esposizione della popolazione o professionale è ottimizzata allo scopo di mantenere l’ordine di grandezza delle dosi individuali, la probabilità dell’esposizione e il numero di individui esposti al minimo ragionevolmente possibile, tenendo conto dello stato attuale delle conoscenze tecniche e di fattori economici e sociali.

E infine il principio della limitazione della dose. Se ne parla nella sezione 2 del Cap. III (artt. 8-13): persone di età inferiore a 18 anni e attività di esposizione, protezione delle lavoratrici in stato di gravidanza e in periodo di allattamento, apprendisti e studenti di età pari o superiore a 18 anni che, nel corso dei loro studi, debbono venire in contatto con sorgenti di radiazioni).

Un trattamento a parte (art.12) meritano i limiti di dose per l’esposizione della popolazione (limite “efficace”, limite “equivalente” all’anno, …) che ciascun Stato membro dovrà regolamentare nelle pratiche di protezione.

In precedenza (art. 6), nella sezione 1, la EU 2013/59 ha indicato le direttive in funzione dell’adozione dei migliori strumenti di radioprotezione, attraverso la fissazione dei vincoli di dose, diversi e specifici a seconda che si tratta di:
– esposizione professionale;
– esposizione della popolazione;
– esposizione medica.

Inoltre con la Direttiva 2013/59/Euratom si introducono disposizioni in materia di istruzione, formazione e informazione nel campo della radioprotezione (cap. IV).

“Gli Stati membri stabiliscono un quadro legislativo e amministrativo appropriato che assicuri l’erogazione di un’adeguata istruzione, formazione, trasmissione di informazioni in materia di radioprotezione, a tutte le persone le cui funzioni richiedano competenze specifiche nel campo della radioprotezione. Le attività di formazione e informazione sono ripetute a intervalli appropriati e sono documentate.

Dovranno, inoltre, essere poste in essere azioni di istruzione, formazione e riqualificazione delle figure di esperti in radioprotezione e specialisti in fisica medica, dei servizi di medicina del lavoro e servizi di dosimetria, e degli addetti incaricati della radioprotezione, in relazione al tipo di settore al quale sono rivolte le misure di sicurezza.

Così nell’art.15 sono contenuti gli obblighi dei responsabili di informare i lavoratori esposti, in merito:
a) ai rischi sanitari da radiazione connessi con la loro attività di lavoro;
b) alle procedure di radioprotezione generali e alle precauzioni da adottare;
c) alle procedure di radioprotezione e alle precauzioni connesse con le condizioni operative e di lavoro esistenti sia nella pratica in generale, sia in ogni tipo di postazione di lavoro o di mansione cui i lavoratori possono essere assegnati;
d) alle parti pertinenti dei piani e delle procedure di intervento in caso di emergenza; e) all’importanza di rispettare le prescrizioni tecniche, mediche e amministrative.

L’informazione e la formazione appropriate sui rischi da radiazioni devono, inoltre, essere attivate a favore di lavoratori potenzialmente esposti a sorgenti come i grandi depositi e i più importanti impianti di riciclaggio dei rottami metallici (art. 16) e a favore dei lavoratori addetti all’emergenza e indicati in un piano di intervento di emergenza o in un sistema di gestione delle emergenze (art. 17).

Un altro articolo, il 18, è dedicato al settore dell’esposizione medica e alla necessità di “un’adeguata istruzione, informazione e formazione teorica e pratica ai fini delle pratiche medico-radiologiche, nonché di adeguata competenza in materia di radioprotezione” seguite dal riconoscimento dei relativi diplomi, certificati o qualifiche formali.

Si dovranno:
– promuovere l’introduzione di un corso di radioprotezione nei piani di studio di base di medicina e odontoiatria;
– organizzare, nell’ambito dell’istruzione e formazione continua, corsi di formazione riguardanti l’impiego clinico di nuove tecniche e le pertinenti prescrizioni in materia di radioprotezione.

Si richiama l’attenzione anche sull’articolo 54 “Radon nei luoghi di lavoro”:
“1. Gli Stati membri stabiliscono livelli di riferimento nazionali per le concentrazioni di radon nei luoghi di lavoro. Il livello di riferimento per la media annua della concentrazione di attività aerea non deve essere superiore a 300 Bq/m3, a meno che un livello superiore non sia giustificato dalle circostanze esistenti a livello nazionale.
2. Gli Stati membri dispongono che le misurazioni del radon siano effettuate:
a) in luoghi di lavoro all’interno delle zone individuate conformemente all’articolo 103, paragrafo 3, situati al pianterreno o a livello interrato, tenendo conto dei parametri contenuti nel piano d’azione nazionale di cui al punto 2 dell’allegato XVIII, nonché
b) in specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel piano d’azione nazionale tenendo conto del punto 3 dell’allegato XVIII.
3. Nelle zone all’interno dei luoghi di lavoro in cui la concentrazione di radon (come media annua) continua a superare il livello di riferimento nazionale nonostante le azioni intraprese conformemente al principio di ottimizzazione di cui al capo III, gli Stati membri dispongono che tale situazione sia notificata conformemente all’articolo 25, paragrafo 2, e si applica l’articolo 35, paragrafo 2″.