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Locali di riposo e refezione, spogliatoi e armadi per il vestiario del personale autoferrotranviere

monkey-bus-driverA seguito di Istanza di Interpello da parte dell’Unione Generale del Lavoro autoferrotranvieri in merito all’applicazione dell’allegato IV, punti 1.11 e 1.12 del D. Lgs. 81/08 per la categoria degli autoferrotranvieri, considerando quanto disposto dall’art. 3, comma 2, dello stesso Decreto e tenendo conto di quanto stabilito dal D. Lgs. 271/99, in ambito portuale, dai D. Lgs. 272/99 e D. Lgs. 298/99, per il settore navi da pesca, e infine in tema di trasporto ferroviario, dalla Legge 191/1974, la Commissione ha ritenuto nella risposta all’interpello n. 4 del 13 marzo 2014 che, in riferimento alla predisposizione di locali di riposo e refezione e degli spogliatoi e armadi per il vestiario a favore del personale autoferrotranviere, in assenza di specifiche normative, trovi integrale applicazione l’allegato IV, punti  1.11 e 1.12, del D.Lgs. n. 81/2008.

Pertanto, considerando i problemi di organizzazione e di sicurezza interna alle strutture connesse all’attività specifica del trasporto ferroviario, non si possono abrogare disposizioni richiamate da specifiche norme di legge né, tantomeno, azzerare o comprimere le garanzie che la legge riserva a tutti i lavoratori ed a tutti i luoghi di lavoro.