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3 nuovi interpelli in merito all’informazione, la formazione e l’addestramento in materia di sicurezza sul lavoro

dog schoolIn data 11 Luglio 2014, sono stati emanati 3 interpelli che chiariscono alcuni punti in merito all’informazione,  la formazione e l’addestramento in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

 

 

Interpello n. 12/2014: formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, verifica finale dei corsi erogati in modalità e-learning

In particolare:
– viene ripreso l’ Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012, in merito alle linee guida applicative dell’Accordo del 21 dicembre 2011: la verifica finale di apprendimento deve avvenire in presenza fisica (o videoconferenza) di un formatore in possesso dei requisiti elencati nel D.I. 6 Marzo 2013. Tutte le verifiche/test intermedi, possono anche avvenire per via telematica.
– Tale verifica finale è sempre obbligatoria per i corsi di preposti, dirigenti e per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi.
– Tale verifica finale è obbligatoria per i corsi dei lavoratori, solo nel caso in cui tale formazione è svolta in modalità e-learning.

 

 

Interpello n. 14/2014: effettuazione della formazione mediante “strutture formative di diretta emanazione” 

In particolare:
– Viene ripreso l’ Accordo Stato Regioni del 25 Luglio 2012, in merito alle linee guida applicative dell’Accordo del 21 Dicembre 2011: gli organismi paritetici, enti bilaterali, associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori possono svolgere attività di formazione direttamente, o per mezzo di strutture formative di loro “diretta emanazione” (proprie o partecipate, eccetto che per strutture non accreditate)
– Un’associazione di partecipazione viene considerata in grado di soddisfare i requisiti di “diretta emanazione” e quindi in grado di svolgere attività di formazione.

 

 

Interpello n. 15/2014: corsi di aggiornamento di cui al D.I. 4 Marzo 2013, ex art. 161, comma 2-bis del d.lgs. n. 81/2008

In particolare, in merito ai corsi di formazione elencati nel D.I. 4 Marzo 2013:
– Il numero massimo di partecipanti è di 25 persone, sia per i corsi di formazione che di aggiornamento; nel caso di attività addestrative pratiche, si rispetta la proporzione di almeno 1 docente ogni 6 allievi.
– Non si considera attività pratica, se il corso non prevede attività svolte direttamente dal corsista e non riguarda le procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale. In questo non si applica il vincolo della proporzione 6 allievi per 1 docente.