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Nuove norme di formazione per carrellisti

elephant_forkliftIl 22 febbraio 2012 è stato sancito un Accordo-Stato Regioni concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità di riconoscimento di tale abilitazione. Le attrezzature di lavoro inserite nell’Accordo, per le quali è necessaria una adeguata formazione sono diverse, dalle piattaforme di lavoro elevabili alle gru a torre.

Per quanto riguarda la formazione dei carrelli elevatori, l’Accordo si sofferma sul riconoscimento dei requisiti formativi relativamente anche alla formazione pregressa.

Nel dettaglio si prospettano le seguenti situazioni:

Situazione 1

Tipo di formazioneCorso Carrellisti effettuato prima del 12/03/13 con qualsiasi durata (inferiore alle 12 ore).
Cosa devo fare per essere in linea con la normativaCorso di AGGIORNAMENTO Carrellisti della durata minima 4 ore entro il 12/03/15
Nota Bene: Se il corso di aggiornamento non viene eseguito entro 12/03/15, viene INVALIDATA LA FORMAZIONE PREGRESSA  e quindi tale formazione dovrà  essere ripetuta secondo l’Accordo Stato Regioni relativo alle Attrezzature di Lavoro e dovrà essere della durata di 12 ore.

Situazione 2

Tipo di formazioneCorso carrellisti effettuato dopo il 12/03/13 secondo Accordo Stato Regioni durata 12 ore
Cosa devo fare per essere in linea con la normativaAggiornamento ogni 5 anni di durata 4 ore

Situazione 3

Tipo di formazioneNessun corso di formazione Carrellisti eseguito a chi utilizza CARRELLO ELEVATORE
Cosa devo fare per essere in linea con la normativaCorso di formazione 12 ore (8 teoria + 4 pratica) secondo Accordo Stato Regioni

 Situazione 4

Tipo di formazioneCorso di formazione eseguito dopo il 12/03/13 di durata inferiore alle 12 ore
Cosa devo fare per essere in linea con la normativaNon valido secondo la normativa – va integrato secondo Accordo Stato Regioni

PS: Se il datore di lavoro non potrà documentare la formazione dei propri lavoratori, anche se assunti da tempo ed esperti, a partire dal 12/03/2013 non potrà più adibirli all’uso delle attrezzature di lavoro (carrelli, muletti, piattaforme ecc.) se non dopo aver effettuato i corsi completi secondo le nuove regole, presso gli enti accreditati.