Consulenza e Formazione Sicurezza, Medicina Del Lavoro, Sistemi Di Gestione, Qualità, Privacy, Ambiente e Modelli Organizzativi

Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro: chiarimenti

monkey_teacherIl 18 marzo 2014 è entrato definitivamente in vigore il documento approvato in Commissione consultiva permanente, sulla base di quanto elaborato nel Comitato speciale n. 5, il 18 marzo indicante i  «Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro», ai sensi dell’art. 6, comma 8, lett. m-bis) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Per ricoprire il ruolo di formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro è obbligatorio essere in possesso del prerequisito minimo di base ovvero il possesso del Diploma di scuola secondaria superiore, e il rispetto di 3 elementi fondamentali: conoscenza, esperienza e capacità didattica.

Insieme al citato prerequisito di Istruzione, il formatore-docente per essere considerato qualificato dovrà anche possedere almeno uno dei criteri sotto elencati:
– Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto della docenza
– Laurea coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione…) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, o  in alternativa
– Frequenza e possesso di Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore (o in alternativa 40) in materia di salute e sicurezza sul lavoro organizzato/i dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e smi) unitamente ad almeno dodici mesi (diciotto per chi ha frequentato corso da 40 ore) di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza o in alternativa
– Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell’ambito del macro-settore ATECO di riferimento).

Nei casi citati al punto 2, 3 e 4 anche il possesso di almeno una delle seguenti specifiche:
– Frequenza di corso, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

in alternativa
– Precedente e documentabile esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia  di salute e sicurezza sul lavoro

in alternativa
– Precedente e documentabile esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in  qualunque materia

in alternativa
– Partecipazione a corsi  in affiancamento ad altro docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia.

Il prerequisito del possesso di Diploma di Scuola Secondaria Superiore non è richiesto ai  Datori di Lavoro.
Essi inoltre, in deroga e solo per i soli primi due anni, possono svolgere formazione ai propri lavoratori, purché abbiano frequentato il corso per RSPP.

La Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro, con Interpello n. 21 del 6 ottobre 2014, ha reso un parere a seguito di un quesito proposto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro il quale chiedeva di sapere se: “ il consulente del lavoro che “abbia esercitato la professione per almeno 18 mesi” occupandosi anche di salute e sicurezza sul lavoro sia in possesso del criterio di qualificazione n. 4 previsto dal decreto 6 marzo 2013 per lo svolgimento di attività di docente nei corsi in materia di sicurezza sul lavoro; – il consulente “che abbia svolto attività professionale per almeno un triennio, seguendo i propri clienti anche in materia di salute e sicurezza del personale ed effettuandone i relativi adempimenti” sia in possesso del criterio n. 5 previsto dal decreto 6 marzo 2013 per lo svolgimento di attività di docente nei corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

Sulla base di quanto espresso dalla Commissione per gli Interpelli conclude che “chiunque (sia o meno un professionista), in possesso del diploma di scuola superiore, intenda avvalersi – per dimostrare di aver titolo a svolgere i compiti di docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro – del criterio n. 4 di cui al decreto 6 marzo 2013 dovrà dimostrare di aver frequentato il corso di almeno 40 ore previsto dal decreto e di avere, al contempo, svolto per almeno 18 mesi attività lavorativa o professionale coerente con l’area tematica della docenza”. La formula usata dal decreto interministeriale 6/3/2013 indica la necessità che tale attività sia stata svolta in modo, per quanto non esclusivo, non episodico, in relazione alle aree tematiche di interesse per le quali si intende dimostrare di essere qualificati come docenti in materia di salute e sicurezza.

Allo stesso modo, il formatore che intenda dimostrare una qualifica come docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo il criterio n. 5 del D.I. 6/3/2013, dovrà aver svolto in maniera non episodica, per almeno 3 anni, esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica di interesse per la propria docenza.