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Elezione del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS)

cats votingIl Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha inoltrato istanza di interpello alla Commissione preposta (interpello n. 20 del 6 ottobre 2014) in merito alla corretta interpretazione dell’art.47, comma 4, del D. Lgs. 81/2008, concernente l’elezione del RLS. In particolare il Consiglio vuole sapere se nelle imprese con più di 15 lavoratori sia consentita l’elezione o la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza esclusivamente tra i componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali o se, diversamente, l’elezione possa riguardare anche lavoratori non facenti parte delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (ferma restando la designazione in caso di mancato esercizio del diritto di voto).

Il legislatore stabilisce, in merito al quesito proposto, che nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, l’individuazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza avvenga primariamente nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali.

Tutto ciò premesso, come espressamente previsto dall’art. 47, comma 4, secondo periodo, può essere eletto un RLS non appartenente a RSA laddove non sia presente la rappresentanza sindacale (art. 19 della Legge 300/70).