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Interpello n. 24/2014: cosa intendere per RSPP interno?

rspp internoChiarimento sul tema degli RSPP interni e esterni. L’RSPP interno deve essere necessariamente un dipendente del datore di lavoro o può essere anche un professionista in possesso dei requisiti di legge?

L’interpello n. 24/2014 del 4/11/2014 in risposta ad un quesito della Confcommercio affronta un aspetto relativo al servizio di protezione e prevenzione nei luoghi di lavoro: l’interpretazione dell’art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008 e la definizione di cosa si debba intendere per RSPP interno.

In particolare viene chiesto “[…] se in caso di servizio di prevenzione e protezione istituito necessariamente all’interno dell’azienda – nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008 – il Responsabile del servizio debba essere necessariamente un dipendente del datore di lavoro o possa essere anche un professionista in possesso dei requisiti di legge”.

Per rispondere alla domanda la Commissione ricorda che con la modifica introdotta dal Decreto Legge n. 69/2013 – convertito in Legge n. 98/2013 (Decreto del Fare) il datore di lavoro deve organizzare il SPP “prioritariamente” all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva.

Appare dunque evidente che il legislatore “abbia voluto sottrarre al datore di lavoro la facoltà di optare liberamente fra servizi esterni ed interni favorendo la scelta di quest’ultimo”. A norma poi del comma 4 dell’articolo 31 si indica che “il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda ovvero dell’unita produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32”.

Inoltre la Commissione ricorda quanto previsto dal legislatore nel disciplinare l’istituzione del servizio di prevenzione e protezione con riferimento all’art. 31, comma 6 del D.Lgs. 81/08 e indica che tale previsione è “ovviamente motivata dalla necessità di assicurare una presenza costante e continuativa del servizio prevenzione all’interno dell’azienda”.

Si riporta di seguito il comma 6 e il comma 7 dell’articolo 31 del D.Lgs. 81/08:

Articolo 31 – Servizio di prevenzione e protezione
(…)

6. L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo Decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno. (…)

Ciò premesso La Commissione “ritiene che il RSPP si considera interno quando – a prescindere dalla tipologia contrattuale che lega tale soggetto al datore di lavoro, in linea con il dettato dell’art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 – egli sia incardinato nell’ambito dell’organizzazione aziendale e coordini un servizio di prevenzione e protezione interno, istituito in relazione alle dimensioni ed alle specificità dell’azienda. Pertanto, sarà cura del datore di lavoro rendere compatibili le diverse tipologie dei rapporti di lavoro e la durata della prestazione di lavoro con le esigenze che il RSPP deve tenere presenti per portare a termine pienamente i compiti che è chiamato a svolgere”.

Infatti – continua l’interpello – il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, proprio in virtù della peculiarità dei compiti da svolgere, “deve necessariamente avere una conoscenza approfondita delle dinamiche organizzative e produttive dell’azienda, conoscenza che solo un soggetto inserito nell’organizzazione aziendale può possedere”.

Come intendere pertanto in tale quadro normativo il termine “interno”?

Il termine “interno” – secondo la Commissione – non può intendersi equivalente alla definizione di “dipendente”, ma “deve essere sostanzialmente riferito ad un lavoratore che assicuri una presenza adeguata per lo svolgimento della propria attività”.