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Nuovo regolamento Europeo sui Dispositivi di Protezione Individuali

ppe3E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della UE il Regolamento UE 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale che abroga la Direttiva 89/686/CEE.

L’obiettivo del regolamento è assicurare che i DPI sul mercato soddisfino i requisiti di cui all’allegato II, che offrano un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, ma con una diversa forma giuridica: non più la “Direttiva”, ma il “Regolamento”, una forma che rende le “regole” obbligatorie per tutti gli Stati membri dell’Unione Europea senza necessità di un recepimento.

Operatori economici

“Gli operatori economici dovrebbero essere responsabili della conformità dei DPI alle prescrizioni del nuovo regolamento, in funzione del ruolo che rivestono nella catena di fornitura in modo da garantire un elevato livello di salvaguardia di salute e la sicurezza, la protezione degli utilizzatori, nonché una concorrenza leale sul mercato dell’Unione”.

Nel presente regolamento sono chiaramente distinti gli obblighi che i singoli operatori hanno nella catena di fornitura e distribuzione.

Inoltre, gli operatori economici dovrebbero adoperarsi per garantire che tutta la documentazione sia quanto più aggiornata e offra informazioni precise e comprensibili, come ad esempio le istruzioni per l’uso.

Valutazione di conformità

Si legge nella Direttiva che il fabbricante è colui il quale conosce dettagliatamente il processo di progettazione e di produzione, ed ha quindi l’obbligo esclusivo della valutazione della conformità, anche rispetto ai DPI provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell’Unione.

È pertanto opportuno prevedere una disposizione che obblighi gli importatori, in modo da assicurare dei DPI conformi ai requisiti del nuovo regolamento.

Gli importatori devono invece assicurare che siano state svolte le procedure di valutazione della conformità e che la marcatura CE e la documentazione tecnica redatta dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini di controllo.

Campo di applicazione

Si ricorda che il regolamento non si applica ai DPI (Art. 2):
– progettati specificamente per essere usati dalle forze armate o nel mantenimento dell’ordine pubblico;
– progettati per essere utilizzati per l’autodifesa;
– progettati per l’uso privato per proteggersi da condizioni atmosferiche non estreme;
– da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aeromobili;
– per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori (caschi e relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli);
– gli indumenti per uso privato dotati di elementi riflettenti o fluorescenti.

Tracciabilità

La Direttiva si preoccupa della tracciabilità dei DPI: un sistema di rintracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza, pertanto, gli operatori economici, nel conservare le informazioni richieste per l’identificazione di altri operatori economici, non dovrebbero essere tenuti ad aggiornare tali informazioni concernenti gli altri operatori economici che hanno fornito loro DPI o ai quali essi hanno fornito DPI.

Dichiarazione di conformità UE e Marcatura

Ai sensi dell’art. 14 del Reg. 2016/425, un DPI conforme alle norme armonizzate deve essere considerato conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato II.
Le informazioni che attestino il rispetto dei suddetti requisiti dovrebbero essere disponibili in un’unica dichiarazione di conformità UE. Tale dichiarazione dovrebbe poter essere un unico fascicolo comprendente le dichiarazioni di conformità individuali, in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici.
Il limite di validità del certificato di esame UE del tipo dovrebbe essere fissato a un massimo di cinque anni, soggetto ad un processo di revisione e con un contenuto minimo.

La marcatura CE (art. 16 e 17 del Reg. 2016/425) indica la conformità di un prodotto ed è il risultato di un processo che comprende la valutazione di conformità e i cui principi vengono appunto individuati e regolati nel Regolamento stesso.

Fase transitoria e sanzioni

Per concedere ai fabbricanti e agli altri operatori economici tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti del presente regolamento, è necessario prevedere un congruo periodo di transizione dopo l’entrata in vigore del medesimo, durante il quale i DPI conformi alla direttiva 89/686/CEE potranno ancora essere immessi sul mercato.

In particolare il Regolamento 2016/425 si applica a decorrere dal 21 aprile 2018, ad eccezione:
– degli articoli da 20 a 36 (l’intero CAPO V – NOTIFICA DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ) e dell’articolo 44 (Procedura di comitato), che si applicano a decorrere dal 21 ottobre 2016;
– dell’articolo 45, paragrafo 1 (sanzioni), che si applica a decorrere dal 21 marzo 2018.

Gli Stati membri sono tenuti a stabilire le sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive da imporre in caso di violazione del regolamento assicurandone l’applicazione.

Il Regolamento si applica a decorrere dal 21 aprile 2018.