Consulenza e Formazione Sicurezza, Medicina Del Lavoro, Sistemi Di Gestione, Qualità, Privacy, Ambiente e Modelli Organizzativi

Accesso al cruscotto infortuni INAIL da parte dei RLS

infortunioIn alternativa all’ormai soppresso registro degli infortuni in formato cartaceo, l’INAIL ha creato il comparato “Cruscotto Infortuni” telematico rendendo disponibile l’accesso ai datori di lavori ed eventuali soggetti delegati per prendere visione dei dati infortunistici relativi alla propria azienda.

Con il D.Lgs 14 settembre 2015 n.151, all’art.21, comma 4, entrato in vigore il 23 dicembre 2015, viene specificato l’abolizione dell’obbligo da parte dei datori di lavoro della tenuta del Registro Infortuni e delle relative disposizioni sanzionatorie.

Risulta opportuno precisare che resta invariato l’obbligo, in capo al datore di lavoro, di comunicare la denuncia degli infortuni all’INAIL occorsi ai dipendenti prestatori d’opera.

Per gli infortuni occorsi nel periodo antecedente il 23 dicembre 2015, si potrà fare ancora riferimento al relativo Registro Infortuni cartaceo in possesso del datore di lavoro che potrà essere consultato per i successivi quattro anni.

Il nuovo sistema informatico è accessibile agli organi di vigilanza nell’area dedicata del sito dell’INAIL, tramite l’inserimento delle credenziali in possesso degli organi stessi.

In relazione all’utilizzo del nuovo servizio, solo gli organi di vigilanza nonché i datori di lavoro e loro intermediari (soggetti delegati), così come riportato, rispettivamente, nella Circolare Inail n. 92 del 23 Dicembre 2015 e Circolare Inail n. 31 del 2 Settembre 2016, hanno diritto all’accesso ai dati infortunistici relativi ad ogni singolo dipendente.

Con Circolare Inail n. 45 del 30 Novembre 2016, si precisa, inoltre, che i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza (RLS), aziendali e territoriali, non possono accedere direttamente alla consultazione dei dati sugli infortuni e le malattie professionali presenti nel “Cruscotto Infortuni” di ogni singolo lavoratore.

Ciò nonostante, a tal proposito la consultazione RLS, il diritto degli stessi RLS di essere informati,  per mezzo dei datori di lavoro, circa gli indici infortunistici relativi al proprio ambiente di lavoro, non risulta aver subito variazioni.