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Nessun tipo di onere economico a carico del dipendente per la visita medica

visite-medicheCon l’Interpello n. 14 del 25 Ottobre 2016, la Commissione per gli Interpelli disciplinata dal DLgs 81/08 all’Art. 12, ha dato il suo parere in merito al quesito avanzato dal’USB – Unione Sindacale di Base, relativo agli oneri delle visite mediche, ossia su quali soggetti devono ricadere gli oneri economici circa le visite mediche di cui all’Art. 41 del DLgs. 81/08.
Questa fattispecie era già stata chiarita nell’Interpello n. 18 del 2014.

Gli oneri economici si riferiscono al trasporto dei lavoratori dal luogo dove vengono effettuati gli esami e le relative indagini diagnostiche, al luogo dove i lavoratori svolgono normalmente la loro attività lavorativa, facendo rientrare anche il computo del tempo necessario per lo spostamento considerato nell’ambito dell’orario di lavoro.

Si precisa che, come disciplinato dal DLgs. 81/08, il Datore di Lavoro ha l’obbligo di “inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al Medico Competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico”.

Inoltre, si precisa che, all’interno del DLgs 81/08, specificatamente all’Art. 41 relativo alla Sorveglianza Sanitaria – comma 4, le visite mediche sono “a cura e spese del datore di lavoro”.

La Commissione, a tal proposito, ha risposto affermando che i costi relativi agli accertamenti sanitari, compreso lo spostamento, non possono comportare oneri economici per i lavoratori, ma sono a carico del Datore di Lavoro.