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Comunicazione all’INAIL del nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

rls6Il datore di lavoro o il dirigente hanno l’obbligo di comunicare in via telematica all’INAIL, attraverso apposito modulo, in caso di nuova nomina o designazione, i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) (articolo 18, lettera aa) del Decreto Legislativo 81/2008 così come modificato dall’articolo 13, lettera f) del D.Lgs. 106/2009.

La comunicazione deve essere inviata ogni anno entro il 31 Marzo riferendosi alla situazione in atto al 31 dicembre precedente.

Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato o designato RLS differente da quello segnalato. In difetto si ritiene immutata la situazione già comunicata.

Si ricorda che rientrano nell’obbligo di comunicazione i datori di lavoro ovvero i dirigenti – se tale compito rientra nelle competenze attribuite loro, nell’ambito dell’organizzazione, dal datore di lavoro – di qualsiasi settore privato e pubblico.

La comunicazione del nominativo del RLS riguarda nello specifico:
una parte legata all’unità produttiva:
– unità produttiva
– progressivo unità produttiva
– denominazione
– indirizzo
– comune
– provincia
– CAP

una parte relativa al RLS
– dati anagrafici Rappresentanti per la sicurezza
– codice fiscale
– cognome
– nome
– data inizio incarico (ai fini del monitoraggio della cadenza temporale delle nomine)

In caso di violazione del succitato articolo, l’art. 55 del Decreto legislativo n. 81/2008 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria di €. 500,00.