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Interpello: a chi compete l’informazione dei lavoratori ?

trainingTra gli obblighi a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. si annovera, oltre la necessaria formazione dei lavoratori, anche la relativa “informazione”.

L’Interpello n. 2/2017 del 13 dicembre 2017, pubblicato il 16/01/18, ha per oggetto la “risposta al quesito inerente la necessità che l’informazione sia svolta in forma prioritaria ed esclusiva, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)”.

L’Unione Generale del Lavoro (UGL) “ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione del ‘combinato disposto degli artt. 31 e 36’ del d.lgs. n. 81/2008 con particolare riferimento alla necessità che l’informazione, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia impartita in ‘forma prioritaria ed esclusiva’ dal RSPP.

Al tal proposito La Commissione Interpelli ha precisato che:
a) “l’articolo 2, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 81/2008, definisce l’informazione come il ‘complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro’;
b) l’articolo 18, comma 1, lettera l), del d.lgs. n. 81/2008, pone a carico del datore di lavoro e del dirigente l’obbligo di ‘adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37’;
c) l’articolo 36 del d.lgs. n. 81/2008 precisa i singoli casi in cui sia obbligatorio provvedere ad una ‘adeguata informazione’ e specifica che sia il datore di lavoro a dovervi provvedere – pur se non come obbligo indelegabile, in considerazione di quanto previsto dall’art. 17 del d.lgs. n. 81/2008;
d) l’articolo 33, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 81/2008, elencando i ‘compiti’ dell’intero Servizio di prevenzione e protezione dai rischi – e non quindi solamente quelli del suo Responsabile – specifica che vi sia anche quello di “fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36”.

Sulla base di tali premesse la Commissione Interpelli ha ritenuto, pertanto, che “rientra nella scelta del datore di lavoro decidere, caso per caso, a chi affidare l’onere di erogare l’adeguata informazione a ciascuno dei propri lavoratori”.

Si evince quindi che la decisione è a discrezione del datore di lavoro. Si valuterà caso per caso chi possa erogare adeguata informazione ai lavoratori.