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Testo unico e vendita di attrezzature di lavoro: Interpello 1/2017

attrezzature-lavoroL’Interpello 1/2017 risponde a un quesito posto dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

La Regione chiede se la vendita/trasferimento di proprietà ai fini della messa a norma dell’attrezzatura di lavoro/dispositivo di protezione individuale/impianto, non configuri violazione dell’art. 23 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., limitatamente alle vendite in cui l’acquirente è un rivenditore di tale attrezzatura di lavoro/dispositivo di protezione individuale/impianto oppure è un soggetto che si occupa di revisione e messa a norma degli stessi.

Chiede inoltre di precisare se la vendita di attrezzatura di lavoro/dispositivo di protezione individuale/impianto non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamenti vari, possa ritenersi legittima nel caso nel contratto di vendita/noleggio/concessione in uso di detto materiale, sia prevista da parte dell’acquirente la messa a norma delle stesse prima del loro utilizzo.

Chiede ancora la Regione Friuli Venezia Giulia se è possibile esporre in spazi commerciali, sia chiusi sia all’aperto e fiere, attrezzatura di lavoro/dispositivo di protezione individuale/impianto per la loro vendita/noleggio/cessione in uso, non conformi alle disposizioni legislative e regolamenti vari, indipendentemente dal perfezionamento dell’atto di trasferimento, se l’esposizione avviene di parti dell’attrezzatura di lavoro/dispositivo di protezione individuale/impianto che non può funzionare senza le parti indispensabili a soddisfare la normativa vigente sulla sicurezza sul lavoro.

Gli articoli del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. a cui la Commissione si riferisce per rispondere a questo interpello sono i seguenti:

Gli articoli del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. a cui la Commissione si riferisce per rispondere a questo interpello sono i seguenti:

Art. 23. Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

  1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
  2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

Art. 72. Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

  1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all’articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V.
  2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.

La lettura di questi articoli conferma la volontà del legislatore di vietare la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di tutte quelle attrezzature di lavoro/dispositivi di protezione individuale/impianti non conformi alla normativa tecnica, intendendo così tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori garantendo loro l’utilizzo di beni conformi alla normativa oppure già soggetti ad adeguamento.

La sentenza n° 40590 del 03/05/2013 della III Sezione della Corte di Cassazione Penale, sancisce che il divieto posto dall’art. 23 sopra citato può subire una deroga nel caso in cui la vendita venga effettuata esclusivamente per la riparazione in vista di una futura utilizzazione una volta ripristinata e messa a norma.

Quindi, fermo restando l’obbligo di non utilizzo di attrezzature di lavoro/dispositivi di protezione individuale/impianti non conformi alla normativa vigente ne conseguenze un divieto alla loro vendita in quanto il trasferimento di proprietà ha lo scopo di inserire nel ciclo produttivo, e quindi di utilizzare, tale bene.

La vendita di questa attrezzatura di lavoro/dispositivo di protezione individuale/impianto non può essere invece vietata nel caso in cui l’acquirente non ha alcuna previsione di utilizzo del bene ma l’acquisto e lo stazionamento presso i propri luoghi di lavoro sono finalizzati alla demolizione/riparazione/messa a norma del bene stesso.

Sulla base di tali elementi la Commissione ritiene che la circolazione di attrezzature di lavoro/dispositivi di protezione individuale/impianti non conformi, senza alcuna previsione di utilizzazione, ma con esclusivo e documentato fine demolitorio/riparatorio per la messa a norma, così come la mera esposizione al pubblico, non ricadono nell’ambito di applicazione degli articoli precedentemente citati, in considerazione della relativa ratio legis.